Ma il personale con contratto flessibile che ha solo il titolo di studio della scuola dell’obbligo ed è stato reclutato tramite i Centri per l’impiego la stabilizzazione è automatica e non dovrà passare per un concorso selettivo. Inoltre, pur nel rispetto dei più stretti limiti introdotti per la stipula di nuovi contratti a termine, le amministrazioni dovranno assumere i vincitori di concorsi in attesa di collocamento senza, tuttavia, che si determini uno scorrimento delle graduatorie fino all’inclusione degli idonei. Resta fermo il divieto, in tutta la Pa, di attivare contratti a termine senza causale mentre la forma di contratto “dominante” è quella a tempo indeterminato.
Eccole le novità principali contenute nella circolare n° 5 del 21 novembre 2013, firmata dal ministro per la Pa e la Semplificazione, Gianpiero D’Alia, che fornisce i primi indirizzi alle amministrazioni sulle misure volte a favorire il superamento del precariato, contenute nel dl 101/2013. Il documento, registrato ieri dalla Corte dei conti, è disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, fornisce indicazioni e chiarimenti sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pa.
Le amministrazioni dovranno ovviamente muoversi nel rispetto dei vincoli di spesa e del turn over ma potranno farlo anche anche prima che il Dipartimento funzione pubblica abbia realizzato il previsto monitoraggio sul personale che potrebbe essere coinvolto in questa operazione transitoria e valida solo nel quadriennio 2013-2016.
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