Le prestazioni di attività sportiva dei dipendenti pubblici

Focus sulle regole settoriali e speciali in vigore per lo svolgimento di prestazioni sportive da parte dei dipendenti pubblici a favore di enti che operano nel settore dello sport

6 Dicembre 2023
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Considerata l’attualità della materia, trattiamo oggi le regole settoriali e speciali in vigore per lo svolgimento di prestazioni sportive da parte dei dipendenti pubblici a favore di enti (di seguito meglio specificati) che operano nel settore dello sport; tale argomento riguarda numerosi dipendenti pubblici ed è, pertanto, importante che gli uffici del personale delle Amministrazioni conoscano. Forniremo anche un fac-simile di nota informativa da diffondere tra i dipendenti.

Dallo scorso 5 settembre, è entrato in vigore il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2023.

Ricordiamo brevemente l’evoluzione normativa, per poi affrontare nel dettaglio le regole attualmente vigenti.

L’evoluzione della disciplina

Fino al 30 giugno 2023, la materia è stata regolata dall’art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevedeva il seguente regime in caso di prestazione dell’attività presso società e associazioni sportive dilettantistiche:

  • Obbligo di comunicazione all’amministrazione di appartenenza in caso di attività gratuita o in caso di percezione delle indennità di trasferta e rimborsi di spesa di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.), purché contenuti entro la soglia di esenzione fiscale, ossia nel limite di 10.000 euro (vedi Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 1189/2003 del 26 febbraio 2003);
  • Obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2002, nel caso di percezione di compensi o indennità e rimborsi superiori alla soglia di esenzione fiscale.

Con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, viene approvata la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, nell’ambito della quale viene riscritta la disciplina delle prestazioni dei lavoratori pubblici a favore di enti, associazioni e società sportive, con decorrenza che – inizialmente – doveva essere dal 1° luglio 2022, ma successivamente spostata al 1° luglio 2023, con d.l. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023. L’art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 precedentemente in vigore viene, pertanto, contestualmente abrogato.
La norma qui di interesse è l’art. 25, comma 6, che prevedeva testualmente: “I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. L’attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater”.
L’art. 29, comma 2, sopra richiamato, a sua volta, prevedeva che “Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.”
Quindi, fermo restando l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione nel solo caso di prestazioni volontarie (gratuite), viene stabilito che – a differenza di prima – per qualunque compenso o indennità o rimborso forfettari, deve essere richiesta preventivamente l’autorizzazione alla propria amministrazione. Soltanto in caso di erogazione di spese DOCUMENTATE relativo al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito del percipiente e non richiedono, pertanto la preventiva autorizzazione dell’ente.
L’effetto dell’entrata in vigore del decreto n. 36/2021 consiste, quindi, in un ampliamento delle casistiche in cui deve essere richiesta l’autorizzazione e in una compressione dei casi soggetti a sola comunicazione.
Il comma 6 dell’art. 25 prevede poi testualmente “Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater.”, senza ben precisare il soggetto della preposizione, e lasciando qualche dubbio interpretativo sulla possibilità di erogare questi premi anche ai volontari sulla base della semplice comunicazione.
Il primo comma dell’art. 25 del decreto qualifica il lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
E’ pertanto “lavoratore sportivo” anche l’istruttore (non volontario), inteso quale  figura professionale che si occupa di insegnare e guidare le persone nell’esecuzione di attività fisiche e sportive; il dipendente pubblico istruttore di disciplina sportiva che percepisce un compenso dovrà quindi richiedere preventiva autorizzazione alla propria amministrazione, non rientrando tale attività nella classica formazione prevista dall’art. 53, comma 6, lett. f-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Da notare, inoltre, che rientra nella definizione di “lavoratore sportivo” anche il soggetto tesserato che non presta attività strettamente sportiva, ma che – dietro corrispettivo – svolge attività tecniche necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base degli specifici regolamenti degli enti (p.e. attività preparatoria o altro), escludendo ovviamente le attività di tipo gestionale e amministrative.

Leggi sulla medesima questione:

Parte 2: “Le principali disposizioni che disciplinano le prestazioni sportive dei dipendenti pubblici: l’attuale disciplina”
Parte 3: “Documenti operativi di supporto alla gestione di prestazioni sportive da parte dei dipendenti pubblici”

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento