“Nel caso di cessazione dei contratti di somministrazione posti in essere dall’Ente, il fondo dell’art. 67 del CCNL delle Funzioni Locali del 21. maggio 2018, deve essere decurtato delle risorse che vi sono confluite, a seguito dell’applicazione dell’art. 52, comma 5, del medesimo CCNL del 21 maggio 2018, secondo il quale, per il finanziamento del trattamento accessorio del personale somministrato, è previsto uno specifico stanziamento di spesa a carico del bilancio dell’ente nell’ambito del progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato?”
Trattamento accessorio relativo al personale somministrato
I chiarimenti dell’ARAN (orientamento applicativo CFL 50) in relazione all’impatto provocato dal CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018
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