Decorrenza delle progressioni economiche e permessi per gli esami prenatali

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

La decorrenza delle progressioni economiche può essere anticipata fino al 1° gennaio dell’anno in cui la contrattazione decentrata le ha previste, a prescindere dalla data di conclusione del relativo procedimento. Salvo che per le regioni, i contratti nazionali non prevedono alcuna possibilità di spostare risorse dal fondo dei dirigenti a quello del personale, né tantomeno viceversa. I permessi per gli esami prenatali si aggiungono a quelli per visite mediche, esami specialistici etc disciplinati dall’articolo 35 del CCNL 21 maggio 2018. La conservazione del posto di lavoro per il periodo di prova seguente al superamento di un concorso presso un’altra amministrazione pubblica non opera nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro non sia ascrivibile a quelli contrattualizzati. I messi notificatori possono essere destinatari della indennità di specifiche responsabilità solamente ove siano state loro conferite le attribuzioni di ufficiale giudiziario. L’aspettativa per l’avvio di attività imprenditoriali o come libero professionista prevista dal legislatore non può essere compresa tra quelle per ragioni personali o familiari disciplinata dal contratto nazionale. Possono essere così sintetizzate alcune delle principali indicazioni fornite di recente dall’ARAN in risposta ai quesiti posti dagli Enti.

La decorrenza delle progressioni economiche

Il parere ARAN CFL 69 chiarisce che la decorrenza delle progressioni economiche può essere fissata fino al 1° gennaio dell’anno in cui il contratto che le finanzia è stato sottoscritto. In questo modo si marca la netta differenza rispetto alla lettura suggerita dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Funzione Pubblica, per cui la decorrenza non deve essere retroattiva rispetto al 1° gennaio dell’anno in cui la relativa graduatoria è approvata.

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