Indice
- Il caso: una progressione di carriera che cambia le regole in corsa
- Il principio cardine: la modifica dei criteri di punteggio è modifica sostanziale
- Discrezionalità amministrativa e coerenza con le esigenze organizzative
- Il nodo terminologico: Area contrattuale e Area organizzativa non sono la stessa cosa
- Implicazioni operative per gli Enti locali
In materia di progressioni di carriera straordinarie nel pubblico impiego, la modifica di un avviso di selezione che incida sui criteri di attribuzione del punteggio, e non soltanto sull’individuazione dell’ufficio di assegnazione del vincitore, ha carattere sostanziale, in quanto determina una diversa valorizzazione delle professionalità acquisite dai partecipanti. Deve ritenersi, pertanto, che tale modifica imponga la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e favor partecipationis che governano l’azione amministrativa.
Il caso: una progressione di carriera che cambia le regole in corsa
Un Comune bandisce una procedura comparativa per una progressione verticale di carriera, il meccanismo introdotto dall’art. 13, commi 6 e 8, del CCNL 16 novembre 2022 che consente ai dipendenti di transitare all’Area contrattuale immediatamente superiore valorizzando esperienza e titoli. Poco prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’Amministrazione modifica l’avviso: ridefinisce i criteri di punteggio limitando la valorizzazione dell’esperienza al solo Ufficio Economato: sede specifica di destinazione del vincitore e riapre i termini, consentendo la partecipazione di nuovi candidati.
Una dipendente già in gara, che con le regole originarie avrebbe presumibilmente vinto la selezione, si vede scorrere al terzo posto tra gli idonei non vincitori e ricorre al TAR, contestando sia la legittimità della riapertura dei termini sia la conformità dei nuovi criteri al Regolamento comunale e al CCNL.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con la sentenza n. 357 del 21 marzo 2026, respinge il ricorso, chiarendo principi di rilevante portata applicativa per tutti gli uffici del personale degli Enti locali.
Il principio cardine: la modifica dei criteri di punteggio è modifica sostanziale
Il punto giuridico più rilevante della pronuncia riguarda la nozione di “modifica sostanziale” della lex specialis di una procedura selettiva e le sue conseguenze procedurali.
Il TAR, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4731/2017) e del TAR Lazio (Sez. Prima Bis, n. 11911/2022), afferma con chiarezza che la sostanzialità di una modifica non si misura soltanto sulla variazione dei requisiti formali di partecipazione, ma investe anche ogni intervento sui criteri di attribuzione del punteggio che sia suscettibile di alterare la platea effettiva dei concorrenti.
Nel caso di specie, la ridefinizione del criterio a.3, che ha ristretto la valorizzazione dell’esperienza dalla generica “area/servizio/settore/ufficio oggetto della procedura” al solo Ufficio Economato, ha modificato in modo significativo le condizioni di vantaggio competitivo tra i potenziali candidati. Chi non aveva presentato domanda confidando nella valorizzazione di esperienze maturate in altri uffici aveva tutto il diritto di essere rimesso in termini.
La riapertura dei termini, dunque, non è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, ma un obbligo derivante dai principi di imparzialità, trasparenza e favor partecipationis. La modifica sostanziale impone la rimessione in gioco, a prescindere dal fatto che i requisiti formali di accesso siano rimasti invariati.
Discrezionalità amministrativa e coerenza con le esigenze organizzative
La sentenza affronta anche il tema della scelta dell’Amministrazione di valorizzare in modo differenziato l’esperienza nell’Ufficio di destinazione. Il Collegio riconosce all’Ente un’ampia discrezionalità nella configurazione dei criteri selettivi, purché esercitata nel rispetto del quadro contrattuale e dei principi di ragionevolezza.
In questo caso, la scelta era pienamente coerente con la ratio dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che impone di attuare le progressioni di carriera valorizzando le professionalità in relazione alle effettive necessità dell’Amministrazione. Destinare il posto all’Ufficio Economato e calibrare il punteggio sull’esperienza maturata in quell’ufficio è una scelta organizzativa del tutto legittima, adeguatamente motivata dal Responsabile di Area competente.
Il peso percentuale complessivo del criterio dell’esperienza professionale, fissato al 55%, con l’esperienza nell’ufficio specifico che vale il doppio rispetto all’esperienza generica, rispetta pienamente il limite minimo del 20% per elemento di valutazione previsto dall’art. 13, comma 7, del CCNL.
Il nodo terminologico: Area contrattuale e Area organizzativa non sono la stessa cosa
La ricorrente aveva sostenuto che il riferimento all’“area/servizio/settore/ufficio oggetto della procedura” nei criteri di punteggio riguardasse l’intera Area organizzativa dell’Ente, non il singolo Ufficio di destinazione. Il TAR ha chiarito che tale interpretazione è errata: il Regolamento comunale sulle progressioni verticali utilizza il termine “Area” nel senso di categoria contrattuale di inquadramento, mentre i criteri di punteggio dell’avviso si riferiscono alle articolazioni organizzative interne. Le due nozioni non sono fungibili.
Gli uffici del personale devono prestare la massima attenzione alla disambiguazione terminologica negli avvisi di selezione, per evitare equivoci interpretativi che (come dimostrato dal caso in esame) possono generare contenzioso anche in presenza di scelte amministrative del tutto legittime.
Implicazioni operative per gli Enti locali
La pronuncia offre indicazioni concrete e immediatamente utilizzabili per chi gestisce le procedure di progressione verticale negli Enti locali:
- Ogni modifica ai criteri di punteggio, anche se non altera i requisiti formali di accesso, impone la riapertura dei termini se può modificare la platea effettiva dei concorrenti;
- La scelta di valorizzare l’esperienza nell’ufficio specifico di destinazione è legittima e ragionevole, purché motivata da esigenze organizzative concrete e coerente con i vincoli del CCNL sul peso percentuale degli elementi di valutazione;
- La terminologia degli avvisi deve essere inequivoca: la sovrapposizione tra “Area” contrattuale e “Area” organizzativa è una fonte di rischio che può essere eliminata con un’adeguata cura redazionale.
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