Il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale trovò il suo primo fondamento normativo nell’art. 50 del d.p.r. 30 giugno 1972 n. 748 che prevedeva il divieto di corrispondere ai dirigenti, oltre all’indennità di funzione, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell’amministrazione di appartenenza, salvo che avessero carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato. Attualmente è l’art. 24, comma III, del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2002 n. 165) a prevedere che il trattamento economico dirigenziale sia da considerarsi remunerativo di tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti, nonché di qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione; in ragione di ciò, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
Sul carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale
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