PIAO e progressioni in deroga: per il TAR nessun obbligo per i Comuni

Focus sulla sentenza del TAR Campania, (Sez. IV) del 16 giugno 2026, n. 3810

6 Luglio 2026
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La sentenza del TAR Campania, (Sez. IV) del 16 giugno 2026, n. 3810, si è pronunciata sull’attivazione delle progressioni verticali “in deroga” previste dall’art. 13, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2022. Il ricorso era stato proposto da alcune dipendenti del Comune di Napoli, inquadrate nell’Area degli Istruttori, che lamentavano la mancata previsione, nel PIAO 2025-2027, di una procedura selettiva “in deroga” al concorso ordinario, finalizzata a valorizzare l’esperienza professionale maturata. La finestra temporale per attivare tale facoltà, secondo il CCNL, si sarebbe chiusa il 31 dicembre 2025.

Il PIAO può essere impugnato, ma la facoltà resta discrezionale

Prima di addentrarci nella sentenza vera e propria occorre fare un passo indietro e identificare il funzionamento e la discrezionalità dell’Amministrazione nella redazione del PIAO: il Piano integrato di attività e organizzazione. Il PIAO configura generalmente come un atto di macro-organizzazione interna privo di immediata lesività, ove si limiti a individuare indirizzi, obiettivi e fabbisogni destinati a trovare attuazione mediante successivi provvedimenti applicativi.

Può assumere lesività? Come per ogni atto generale amministrativo, riporta la sentenza, la natura giuridica delle parti del suo contenuto deve essere apprezzata in concreto, alla luce della specifica previsione contestata e della sua idoneità a incidere, in via attuale, sulla posizione giuridica, dedotta in giudizio. Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato respinto: l’art. 13 del CCNL configura una facoltà organizzativa dell’Ente, non un obbligo automatico. Il Comune di Napoli, avendo motivato la propria scelta con una programmazione assunzionale articolata, orientata al ringiovanimento del personale e all’utilizzo delle graduatorie vigenti, ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità, non censurabile se non per manifesta illogicità o carenza istruttoria. Anche l’azione contro il silenzio è stata respinta, mancando un obbligo di provvedere su istanza di parte.

Per le Amministrazioni, viene confermato che la mancata attivazione di istituti transitori di progressione “in deroga” è legittima se sorretta da un’adeguata istruttoria e da scelte organizzative motivate. Per i dipendenti pubblici, l’onere di contestazione si sposta sugli atti applicativi concreti (bandi, procedure selettive), non potendo la sola programmazione strategica generare un diritto soggettivo all’indizione della procedura. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate.

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