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L’Ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) del 28 novembre 2025, n. 31120 ha precisato i limiti applicativi della deroga prevista dall’art. 2103 c.c. in materia di mansioni superiori svolte in regime di sostituzione.
La regola e la sua eccezione: il quadro normativo di riferimento
Nel diritto del lavoro italiano, l’art. 2103 del codice civile (nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 81/2015) sancisce un principio di tutela della professionalità del lavoratore: chi svolge, di fatto, mansioni di livello superiore per un periodo continuativo di norma non inferiore a tre mesi acquisisce il diritto al corrispondente inquadramento in via definitiva. La norma, tuttavia, prevede una deroga significativa: se l’assegnazione a mansioni superiori è motivata dall’assenza di un collega con diritto alla conservazione del posto, la definitività non scatta automaticamente.
È proprio su questa eccezione che si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31120 del 28 novembre 2025. La vicenda riguardava una lavoratrice che, in sostituzione del proprio capo ufficio collocato in aspettativa, aveva svolto per circa quattro anni mansioni riconducibili al VI livello dell’area tecnico-amministrativa del CCNL Federambiente, senza che le venisse mai riconosciuto in via definitiva l’inquadramento corrispondente. La Corte d’Appello aveva negato tale diritto, reputando sufficiente la natura formalmente sostitutiva dell’incarico. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio.
Quando la sostituzione diventa abuso?
La Cassazione chiarisce che non basta etichettare un incarico come “sostituzione” per negare al lavoratore il diritto a un inquadramento stabile: se la sostituzione dura molto più dei tre mesi previsti dalla norma, il giudice deve valutare se si tratti di un utilizzo improprio del contratto.
La Corte individua una condizione negativa che il giudice di merito è tenuto ad accertare: l’assenza di abuso datoriale nell’utilizzo del lavoratore con qualifica inferiore. Tale accertamento deve essere condotto tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto: in primo luogo la durata della sostituzione. Inoltre deve verificare se esista un effettivo nesso causale tra l’assegnazione alle mansioni superiori e la specifica assenza del lavoratore sostituito. Nell’ipotesi in esame, la sostituzione quadriennale di un dipendente che non era mai rientrato in servizio, in assenza di qualsiasi provvedimento formale di assegnazione, configurava secondo la Corte, un utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore sostituto con qualifica inferiore: una situazione che aggira il dato normativo e si risolve in un abuso dell’istituto sostitutivo.
Il principio di diritto e le ricadute operative
Il monito che ribadisce l’ordinanza è: «la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione».
La Corte conferma quindi che la temporaneità della sostituzione resta la regola e che il meccanismo derogatorio dell’art. 2103 c.c. conserva piena validità. Tuttavia, precisa che tale meccanismo non può trasformarsi in uno strumento per eludere sistematicamente le tutele riconosciute al lavoratore in materia di professionalità e inquadramento.Non basta accertare che vi sia stata una sostituzione, occorre verificare che quella sostituzione sia rimasta tale nel tempo e nei fatti, senza degenerare in un utilizzo stabile del lavoratore a un livello inferiore a quello delle mansioni effettivamente svolte.
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