Progressioni verticali: la sola frequenza senza verifica finale non basta

Consiglio di Stato (Sez. V), sentenza n. 4145 del 22 maggio 2026: nelle progressioni verticali contano solo i corsi di formazione con esame finale superato, non la mera frequenza

11 Giugno 2026
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Nelle procedure di progressione verticale, i corsi di formazione attribuiscono punteggio soltanto se conclusi con il superamento di una verifica finale. Lo afferma il Consiglio di Stato (Sez. V) con la sentenza del 22 maggio 2026, n. 4145, che annulla una graduatoria comunale fondata sulla mera frequenza dei percorsi formativi. Decisivo il principio dell’autovincolo della lex specialis.

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Il principio: «esito positivo» significa verifica superata

La controversia nasce da una selezione interna per due posti di funzionario di elevata qualificazione, bandita da un Comune mediante progressione verticale. L’avviso assegnava 3 punti per ogni corso di formazione «superato con esito positivo». La commissione, però, aveva premiato anche corsi conclusi con il solo attestato di partecipazione, equiparando frequenza passiva e frequenza attiva.

Per il Consiglio di Stato questa lettura viola il principio dell’autovincolo e il brocardo in claris non fit interpretatio. La locuzione «superati con esito positivo» richiede un accertamento finale delle competenze: non basta presenziare, occorre dimostrarne l’acquisizione.

I riferimenti normativi e il vincolo meritocratico

I giudici ancorano la decisione a un solido quadro normativo e costituzionale. L’equiparazione tra frequenza e merito contrasta con il principio meritocratico (artt. 97, terzo comma, e 34, terzo comma, Cost.), con l’imparzialità della PA (art. 97, primo comma, Cost.) e con l’eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), che impone di trattare diversamente situazioni differenti.

Sul piano contrattuale, l’art. 55, commi 3 e 10, del CCNL Funzioni locali 2019-2021 esige iniziative formative «concluse con accertamento finale delle competenze acquisite». Le linee guida di Funzione pubblica e ANCI del novembre 2024 confermano la distinzione: 0,5 punti per il corso con solo attestato, 3 punti per quello con esame finale superato.

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