Pensione anticipata: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi

Assume rilievo l’interessante parere emesso dal Dipartimento Funzione pubblica (DFP-0054803-P-18/08/2021) in sede consultiva concernente alcune precisazioni in relazione ai criteri e limiti per la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei contributi per l’accesso alla pensione anticipata.

Come su può leggere nella massima delineata dal Dipartimento “l’amministrazione, prima di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, deve adottare criteri generali calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tra i criteri previsti può rientrare anche l’esigenza di riorganizzazione funzionale o la razionalizzazione degli assetti organizzativi.

Il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito contributivo utile per l’accesso alla pensione anticipata si configura come requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.

Il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all’ordinamento di appartenenza (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) e, se consegue il diritto all’accesso alla pensione anticipata ad un’età inferiore, può optare se esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro o permanere in servizio fino all’età di 65 anni, momento in cui l’amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio per raggiunti limiti di età”.

>> CONSULTA IL PARERE INTEGRALE DEL DIPARIMENTO FUNZIONE PUBBLICA.

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