Le principali novità del d.l. n. 44/2023, convertito con legge n. 74 del 2023 (in vigore dal 22 giugno 2023)

Approfondimento di Paola Aldigeri

Le principali novità del d.l. n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023

1) Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del servizio civile (Articolo 1, comma 9-bis)
In favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, viene introdotta una riserva di posti pari al 15 per cento nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali. Restano fermi i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (ossia che “le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”), e dall’articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (ossia una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno). Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

2) Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici (Articolo 1, comma 12-quater)
La norma estende a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici per l’avvio di attività professionale, facoltà prevista dall’art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

3) Individuazione di formatori interni nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Articolo 1, comma 14-sexies)
La norma prevede che le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione. In particolare, la disposizione prevede che, tra i contenuti necessari del Piao, le amministrazioni definiscano gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale ed individuino al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.
Si tratta di un obbligo di individuazione di personale interno a cui affidare la responsabilità di formare altri dipendenti, prevedendo – in primis – per essi stessi percorsi formativi per il ruolo di docente e tutor. Questa norma è perfettamente in linea con la disciplina contenuta nel CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 che, all’articolo 55, comma 8, consente agli enti di individuare personale qualificato presente all’interno dell’organico, da impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale. Con la norma in esame, la facoltà prevista dal contratto diviene obbligo di legge, che impone – in sede di contrattazione integrativa (art. 4, comma af)) la definizione dei criteri per il riconoscimento di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza, i cui oneri gravano sul fondo delle risorse decentrate.

4) Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies)
La norma prevede, sia per il settore pubblico che per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata (articolo 3 della L. 68/1999) all’assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

5) Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale (Articolo 1-bis)
Tale norma introduce modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm.. Per una immediata comprensione di tutte le modifiche apportate, ho predisposto l’allegato documento, in cui si riportano i testi degli articoli interessati dall’intervento normativo, prima e dopo la modifica.
Tra le modifiche più rilevanti ricordiamo:
– L’integrazione all’art. 35, al quale è stato aggiunto il comma 5-ter, che prevede che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. Quindi, il 20% non si riferisce al numero dei posti messi a concorso, ma al numero degli idonei successivi all’ultimo dei vincitori: una graduatoria per 5 posti, con 100 candidati che abbiano superato le prove a partire dal 6°, significa che producono 19 idonei. La norma si applica alle graduatorie approvate dal 22 giugno 2023 in poi;
– L’introduzione all’articolo 35-quater del comma 3 bis che prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali);
– La modifica alla formulazione letterale dell’articolo 52, comma 1 bis, ultimo periodo, che – variando leggermente la formulazione letterale della norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici – assicura l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale con requisiti di esperienza e professionalità (di almeno 5 anni) maturate ed effettivamente utilizzate anche presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza. La novella sostituisce il riferimento all’amministrazione di appartenenza con il riferimento ad una pluralità di amministrazioni – non necessariamente di appartenenza – al fine di consentire l’applicazione delle tabelle anche per il personale, come quello in posizione di distacco o di comando, svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

6) Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi (Articolo 1-ter)
La norma estende anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale.
Per una immediata comprensione delle modifiche apportate, ho predisposto l’allegato documento, in cui si riportano i testi dei commi dell’art. 3 citato interessati dall’intervento normativo, prima e dopo la modifica.

7) Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis)
La norma esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all’articolo 5, comma 11 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 (che afferma che “Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere piu’ di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.”); l’esclusione dal divieto opera purchè la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all’assunzione.

8) Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3)
In base al comma 1 dell’articolo 31-bis del decreto legge n. 152 del 2021, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa ivi specificato. La modifica apportata interviene sul richiamato comma 1 al fine di prevedere che la spesa di personale di cui al medesimo non rileva ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 in tema di tetto al trattamento economico accessorio.

9) Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5)
La norma introduce la facoltà per gli Enti territoriali di procedere, fino al 31 dicembre 2026, previo colloquio selettivo e a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta, alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione.
Il personale stabilizzabile deve possedere i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 75/2015: di conseguenza deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, e deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l’Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015).
Tali assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.

10) Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti (Articolo 3, comma 6-bis)
La norma eleva da 5.000 a   la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.

11) Disposizioni in materia di vicesegretari comunali (Articolo 3, comma 6-quater)
Modificando l’articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (norma transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli Comuni), la disposizione estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli Comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

12) Possibilità di ricorso dell’AIPO agli elenchi di idonei per le proprie assunzioni (Articolo 3, comma 6-sexies)
Così come gli enti locali, l’Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all’assunzione di personale di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2021, n. 113.

13) Misure per l’assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter)
La norma riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari.
Per quanto riguarda l’apprendistato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento.
Per quanto riguarda le convenzioni, il medesimo decreto ministeriale dovrà stabilirne i contenuti omogenei
Si prevede fin da ora che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato con inquadramento nell’Area dei Funzionari, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

Leggi sulla medesima questione:

Parte 1: “La disposizione speciale di cui all’art. 4 del d.l. n. 61 del 1° giugno 2023”
Parte 3: “Le novità introdotte dal d.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 al d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pp.aa.)”
Parte 4: “Le principali novità del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, introdotte dal d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023”

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One thought on “Le principali novità del d.l. n. 44/2023, convertito con legge n. 74 del 2023 (in vigore dal 22 giugno 2023)

  1. Da quando saranno applicabili le nuove norme sull’aspettativa per i dipendenti pubblici L. 74/2023? Servono dei decreti attuativi?

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