Le principali novità del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, introdotte dal d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023

Approfondimento di Paola Aldigeri

Per una immediata comprensione delle modifiche apportate e che entreranno in vigore dal prossimo 14 luglio, ho predisposto l’allegato documento, in cui si riportano i testi del d.P.R. prima e dopo le modifiche apportate. Al termine dello stesso documento, ho anche inserito le ulteriori disposizioni normative che il d.P.R. n. 82/2023 contestualmente abroga.
In generale, possiamo dire che sono pochi gli articoli non interessati dalle modifiche apportate dal citato d.P.R.: alcune disposizioni rappresentano semplicemente il superamento formale di norme già disapplicate in quanto sostituite implicitamente da norme successive; altre, invece, introducono novità importanti che impatteranno notevolmente sulle modalità di accesso alle pubbliche amministrazioni, sia dal lato utente che dal lato operatore del settore HR.
Non ci soffermeremo sui dettagli di tutte le norme novellate del d.P.R. n. 487/1994, ma faremo accenno soltanto ad alcune di esse, esplicitando anche alcuni dubbi o domande che hanno sollecitato la sottoscritta ad una prima lettura del testo. Nella gestione quotidiana delle procedure, avremo modo di tornare sul dettaglio delle norme e sugli eventuali dubbi interpretativi.
Innanzitutto, mi piace sempre ricordare che l’art. 89 del Tuel prevede tuttora che:

  • la potestà regolamentare degli enti locali si esercita in alcune materie previste al comma 2, tra cui figurano i “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro” (lett. d));
  • in mancanza di disciplina regolamentare in tale materia o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica agli enti locali la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Prima della modifica, l’articolo 18 bis del d.P.R. n. 487/94 prevedeva, specularmente al Tuel, che alcuni articoli dello stesso costituissero per gli enti locali “norme di indirizzo”. Ora l’art. 18 bis del d.P.R. n. 487/94, sostituito dal d.P.R. n. 82/2023, prevede che le  regioni  e  gli enti locali “si conformano” alle disposizioni dello stesso decreto, “ai sensi dell’articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; quest’ultimo dispone che “in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, […], salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.”
La sostanza non pare cambiata: il d.P.R. n. 487/1994 rappresenta la base giuridica per l’accesso al pubblico impiego, pur non essendovi una riserva assoluta di legge sulla materia, la cui disciplina può essere affidata, nel rispetto dei criteri e principi generali, ai singoli regolamenti degli enti.
Quindi, una delle prime cose da fare sarebbe un sistematico aggiornamento del nostro regolamento sull’accesso, adeguando le disposizioni di legge al nostro contesto organizzativo interno ed esterno.
Venendo alle principali disposizioni, possiamo notare che:

  • il nuovo articolo 1 non prevede più, tra le modalità di accesso alla pubblica amministrazione il concorso per soli titoli, né per il tempo determinato né per il tempo indeterminato. Molto interessante l’aggiunta di un principio che deve governare le procedure concorsuali, ossia “l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante”, che significa, dal punto di vista gestionale, definire, per ogni esigenza, un processo che parte dalla definizione del profilo di ruolo atteso e che si concretizza in una procedura idonea dal punto di vista tecnico a misurare nei candidati il grado di copertura di quel ruolo, dal punto di vista delle conoscenze, capacità, attitudini e motivazione; il comma 8 del successivo art. 7 prevede, a tal proposito, che le prove siano definite nel bando in maniera coerente con la natura dell’impiego;
  • l’articolo 2, dopo aver sancito i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, prevede all’ultimo comma che gli stessi devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso, ma anche all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. I momenti di verifica del possesso dei requisiti sono pertanto due, uno finalizzato alla partecipazione e uno finalizzato all’assunzione.

Si prevede che, per l’ammissione a  particolari  profili  professionali  di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.
In tema di ulteriori requisiti, rileviamo, inoltre, che l’articolo 3, comma 5-bis, del d.l. n. 44 convertito con legge n. 74/2023 prevede che “In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5 [N.D.R. regioni, province, comuni, città metropolitane], previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l’accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale”;

  • l’articolo 3, dedicato al bando di concorso, sancisce espressamente che lo stesso deve essere pubblicato sul portale unico del reclutamento (disciplinato nel successivo articolo 4), che esonera dall’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il tempo di pubblicazione può andare dai 10 ai 30 giorni, e il bando deve esplicitare le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo portale.

Come sappiamo, dal 1° giugno, anche per gli enti locali è obbligatorio ricevere le domande di concorso attraverso il portale Inpa, come previsto dal DM sulle modalità di utilizzo del Portale stesso per le regioni e gli enti locali.
Nei bandi di concorso occorre sempre dar conto delle percentuali  di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 5, comma 2, del D.P.R., nonché della rappresentatività di  genere nell’amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei  posti messi a concorso.
Su espressa richiesta del Consiglio di Stato, sono stati inseriti specifici meccanismi idonei a evitare il contenzioso connesso all’utilizzazione di tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici: in ogni caso di malfunzionamento, parziale  o  totale  della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce  il concorso,  che  impedisca  l’utilizzazione  della   stessa   per   la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o   dei   relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della  domanda  corrispondente  a  quello  della durata del malfunzionamento. Il bando deve  prevedere,  altresì,  la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la  domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se  già  precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa  in  considerazione esclusivamente  l’ultima  domanda  presentata  in  ordine  di  tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre,  deve  garantire  un  servizio  di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui  sia stato accertato un malfunzionamento,  l’amministrazione pubblica deve pubblicare sul sito istituzionale e sul Portale unico del  reclutamento un  avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato;

  • l’articolo 5 rimodula le categorie riservatarie e le preferenze, adottandoli al nuovo contesto ed alle esigenze di non discriminazione tra i generi e nell’accesso al lavoro;
  • l’articolo 6, del tutto nuovo, prevede che, al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indichi, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi. Soltanto qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o);
  • l’articolo 7 prevede che tutte le comunicazioni (diario prove, punteggi, convocazioni) debbano essere comunicate ai candidati attraverso il portale. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della  prova può avvenire in  videoconferenza,  purchè  sia  garantita  comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino l’identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova,  la  sicurezza delle comunicazioni e la  loro  tracciabilità,  nel  rispetto  della normativa in materia di trattamento dei dati  personali  e,  in  ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad  uno  o  più  candidati alle prove svolte in modalità telematica e la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell’interessato, apposite  prove  di  Sono state previste anche particolari tutele per le candidate in stato di gravidanza o allattamento: i bandi di concorso prevedono specifiche  misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse e in  nessun  caso  il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione  al concorso;
  • l’articolo 8 modifica il momento di valutazione dei titoli da parte della commissione, che viene fissato dopo lo svolgimento delle prove orali (e non più prima della correzione degli elaborati scritti), a condizione che i criteri di valutazione siano stati fissati prima;
  • l’articolo 9 è dedicato alle commissioni, di cui vengono previste le possibili professionalità che possono farne parte, e tra cui figurano specialisti in psicologia e risorse umane ed esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e, ancora, gestione del personale; possono farne parte anche soggetti collocati a riposo da non oltre tre anni. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri  avori in modalità telematica, garantendo comunque  la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;
  • l’articolo 11 prevede gli adempimenti della commissione esaminatrice e stabilisce che di norma le procedure concorsuali devono concludersi entro i 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, fatta salva la giustificazione collegiale della commissione in caso di inosservanza di tale termine. La data di durata effettiva di ciascun concorso deve essere pubblicata sul sito dell’amministrazione;
  • l’articolo 12 sancisce che, in caso di accesso agli atti, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di  cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,  e  all’articolo  5,  comma  5,  del  decreto legislativo 14 marzo 2013,    33,  si  intendono  assolti  mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all’articolo 4 da parte dell’amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato;
  • l’articolo 13, unica disposizione che affronta il tema delle prove scritte, afferma che le prove scritte debbono essere svolte in modalità digitale, ma lascia intendere che debbano essere organizzate in presenza e che siano state espunte dalle modalità possibili di espletamento dei concorsi le prove scritte a distanza (on line). Basti notare l’ultimo periodo del comma 2, in cui si afferma che i dispositivi “forniti” (e non utilizzati, posseduti o quant’altro dai candidati) per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet;
  • l’articolo 15 dispone che le graduatorie dei concorsi, anche degli enti locali, debbano essere pubblicate sia sul sito dell’amministrazione che sul sito dell’amministrazione interessata, e da quel momento decorrono i termini per l’impugnativa. Resta fermo il periodo di due anni di validità delle graduatorie dalla data della loro approvazione;
  • l’articolo 16 prevede che i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza indicati nella domanda (per i casi in cui l’amministrazione non ne sia già in possesso o non ne possa disporre facendo richiesta ad altre pp.aa.);

E’ da notare che è stato chiarito dalla norma che i candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  che  abbiano  conseguito  l’idoneità e siano stati inclusi  nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  purchè,  ai   sensi dell’articolo 8 della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  risultino iscritti  negli  appositi  elenchi  istituiti  presso  i  centri  per l’impiego e risultino disoccupati sia al momento della  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di ammissione al  concorso sia all’atto dell’immissione in servizio;

  • l’articolo 18 prevede che i compensi per i componenti interni ed  esterni  delle  commissioni  e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il  provvedimento  di  cui all’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,    56 (d.p.c.m. 24 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 10.9.2020).  Tali compensi si applicano, nei limiti delle  risorse  disponibili,  anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati  di  vigilanza  dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.

Tale norma deve essere letta insieme alla modifica di cui si è parlato più sopra all’art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019, operata dal d.l. n. 44/2023 convertito con legge 74/2023, che dispone che le regioni e gli enti locali possono appunto recepire la disciplina dei compensi prevista dallo stesso comma.
Ci si chiede se la formulazione così espressa che prevede compensi anche per i componenti interni delle commissioni voglia significare l’apertura alla possibilità di retribuire l’ulteriore responsabilità assunta (oltre quella relativa all’ordinario ruolo ricoperto) dai dipendenti pubblici commissari interni e segretari di commissione, come espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel proprio parere n. 77558 del 4 giugno 2021. In sostanza, siamo di fronte ad una nuova fattispecie per gli enti locali di “compenso previsto da specifiche disposizioni di legge”?
Ci lasciamo con questo quesito, uno dei tanti che nella nostra quotidianità dobbiamo affrontare, tra adempimenti di legge più o meno recenti, nuove progettualità e attività urgenti; rimandiamo la disamina delle novità relative agli argomenti di cui al Capo III (Concorsi Unici) e del Capo IV (Assunzioni Obbligatorie) a successivi approfondimenti.

Leggi sulla medesima questione:

Parte 1: “La disposizione speciale di cui all’art. 4 del d.l. n. 61 del 1° giugno 2023”
Parte 2: “Le principali novità del d.l. n. 44/2023, convertito con legge n. 74 del 2023 (in vigore dal 22 giugno 2023)”
Parte 3: “Le novità introdotte dal d.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 al d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pp.aa.)”

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