Le novità introdotte dal d.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 al d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti delle PA)

Approfondimento di Paola Aldigeri

Per una immediata comprensione delle modifiche apportate e che entreranno in vigore dal prossimo 14 luglio, ho predisposto l’allegato documento, in cui si riportano i testi del codice di comportamento prima e dopo le modifiche.
In attuazione all’art. 54, comma 1 bis, del decreto n. 165/2001, introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 79/2022, il d.P.R. n. 81/2023 ha introdotto i seguenti due articoli:

Articolo 11-bis, rubricato “Utilizzo delle tecnologie informatiche”, in cui si prevede che:

  • la PA possa svolgere, attraverso i propri responsabili di struttura, gli accertamenti necessari e adottare ogni a garanzia della sicurezza dei sistemi informatici;
  • l’utilizzo di account istituzionali è consentito solo per fini connessi all’attività lavorativa e non può mai compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione;
  • l’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali va di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore;
  • Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio;
  • al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali;
  • è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione;

Articolo 11-ter, rubricato “Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media”, in cui si prevede che:

  • il dipendente deve utilizzare ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale;
  • le comunicazioni che riguardano direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media, salvo specifiche esigenze istituzionali;
  • le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy”;
  • fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione.

Inoltre, all’art. 12, nei rapporti con il pubblico, viene esplicitamente introdotto l’orientamento del proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente, principio cardine nell’impostazione delle politiche di creazione di valore pubblico (comma 1).
Al comma 7 del medesimo articolo, viene precisato che il dipendente non può mai  esternare dichiarazione che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
L’articolo 13 – che disciplina il comportamento dei dirigenti – esplicitando che il suo comportamento esemplare deve essere improntato, oltre che all’imparzialità, ai principi di “integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza” (comma 4).
Il dirigente ha la responsabilità diretta per la crescita professionale dei collaboratori, favorendo occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo di tutte i suoi collaboratori (comma 4-bis), e, più in generale, dovrà curare, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nelle proprie strutture, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonchè di relazioni interne ed esterne basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia (comma 5).
Al comma 7, si prevede espressamente che la misurazione della performance debba considerare sia il raggiungimento dei risultati che il comportamento organizzativo dei dipendenti.
All’articolo 15, si introduce il comma 5-bis, che pone l’accento sulla necessità di cicli di formazione sull’etica pubblica, non solo in sede di assunzione, ma anche in caso di modifiche di ruolo o di responsabilità del dipendente.
Allego il testo del codice di comportamento, integrato con le innovazioni apportate, pronto per la consegna ai dipendenti da assumere dal 14 luglio 2023 (come prescritto dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), renderlo disponibile a tutti i dipendenti in servizio tramite la pubblicazione sulla intranet e l’invio alla casella di posta elettronica istituzionale.

Leggi sulla medesima questione:

Parte 1: “La disposizione speciale di cui all’art. 4 del d.l. n. 61 del 1° giugno 2023”
Parte 2: “Le principali novità del d.l. n. 44/2023, convertito con legge n. 74 del 2023 (in vigore dal 22 giugno 2023)”
Parte 4: “Le principali novità del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, introdotte dal d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023”

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