Il parere ARAN del 30 giugno 2026, n. 37607, chiarisce gli effetti degli incrementi contrattuali retroattivi del nuovo CCNL sul differenziale stipendiale riconosciuto in sede di passaggio al nuovo sistema di classificazione.
Il caso
Con l’entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, si è posto il tema degli effetti degli incrementi contrattuali sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023, ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021.
Il quesito riguarda in particolare gli anni 2022 e 2023, per i quali gli incrementi coincidono con l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) già erogata ai dipendenti.
La pronuncia
L’ARAN chiarisce che, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del nuovo CCNL 2022-2024, gli stipendi tabellari sono incrementati con effetto retroattivo per gli anni 2022 e 2023 di importi corrispondenti all’anticipazione prevista dall’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. L’IVC, di conseguenza, muta retroattivamente natura e diventa stipendio tabellare a tutti gli effetti.
Ne discende un aumento, seppur contenuto, del differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021, da riconoscere con la medesima decorrenza del 1° aprile 2023. L’Agenzia porta l’esempio di un ex C5: il differenziale, calcolato originariamente in 216,41 euro mensili, va rideterminato in 217,50 euro (pari alla differenza tra l’IVC spettante al C5 e quella spettante al C1).
Le ricadute pratiche
Gli Enti dovranno procedere al ricalcolo del differenziale stipendiale iniziale per i dipendenti interessati dal passaggio al nuovo sistema di classificazione, riconoscendo le differenze maturate con decorrenza 1° aprile 2023.
Il maggior valore del differenziale ricalcolato grava sul Fondo risorse decentrate, ma vi confluisce contestualmente in entrata ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021: l’operazione risulta pertanto neutra ai fini dell’assorbimento di risorse dal Fondo.
E il nuovo CCNL?
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