Incentivi tecnici, stop ai premi per i dipendenti delle società in house

La Corte dei conti chiude alla possibilità di riconoscere gli incentivi del codice appalti al personale delle partecipate che affianca gli uffici pubblici

15 Giugno 2026
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Arriva una risposta definitiva su una questione che negli ultimi mesi aveva generato interpretazioni contrastanti tra diverse sezioni regionali della magistratura contabile. Con la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del codice dei contratti pubblici non possono essere riconosciuti ai dipendenti delle società in house che operano a supporto delle Amministrazioni Pubbliche.

La pronuncia nasce da una richiesta della Città Metropolitana di Roma Capitale, che aveva chiesto chiarimenti sulla possibilità di coinvolgere il personale di una propria società partecipata nello svolgimento delle attività tecniche legate agli appalti e di riconoscere a tali lavoratori gli incentivi economici previsti dalla normativa. La Corte ha però chiarito che la disciplina non consente questa estensione.

Indice

Il significato della formula “proprio personale”

Il cuore della decisione è rappresentato dall’interpretazione letterale dell’articolo 45 del codice. I magistrati contabili sottolineano infatti che la norma riserva espressamente le risorse destinate agli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal “proprio personale” dell’Amministrazione. Una formulazione che, secondo la Corte, non lascia margini a interpretazioni estensive. Anzi, viene ricordato come il recente intervento correttivo del codice abbia modificato il testo non per ampliare la platea dei beneficiari ai dipendenti delle società partecipate, ma per includere anche i dirigenti pubblici, superando il tradizionale principio di onnicomprensività della retribuzione. Per questo motivo il personale delle società in house, pur operando nell’interesse dell’Ente e in stretta collaborazione con gli uffici pubblici, non può essere considerato parte del “proprio personale” richiamato dalla norma.

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Il nodo della doppia remunerazione e dei costi pubblici

Nella deliberazione emerge anche un’altra motivazione ritenuta decisiva. Gli incentivi tecnici sono stati introdotti per valorizzare le professionalità interne della Pubblica Amministrazione e per limitare il ricorso a consulenze e incarichi esterni. Nel caso delle società in house, però, il costo delle attività svolte dai dipendenti è già ricompreso nei corrispettivi riconosciuti dall’ente alla propria partecipata. L’eventuale attribuzione degli incentivi determinerebbe quindi una forma di doppia remunerazione per le stesse attività, con il rischio di un incremento della spesa pubblica non previsto dal legislatore. La Corte evidenzia inoltre che il ricorso alle società in house è spesso giustificato proprio dalla necessità di sopperire a carenze organizzative o professionali dell’ente, circostanza che rende ancora più evidente l’incompatibilità con una disciplina pensata per premiare il personale interno.

Un principio destinato a incidere sulle Amministrazioni locali

La decisione delle Sezioni Riunite assume un valore particolarmente rilevante perché interviene in un contesto in cui il ricorso alle società in house è sempre più diffuso da parte di Comuni, Province e Città metropolitane per la gestione di servizi e attività tecniche. I dipendenti delle società partecipate possono certamente essere coinvolti nelle attività di supporto agli Enti, ma non possono beneficiare degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del codice dei contratti pubblici. La sentenza rafforza così la distinzione tra personale pubblico e personale delle società controllate, evitando commistioni tra i due ambiti e confermando che le risorse destinate agli incentivi restano riservate esclusivamente ai dipendenti dell’Amministrazione.

>> CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

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