Dopo l’approvazione in via definitiva del Senato, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 luglio 2026 n. 119 recante: “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni“. Il provvedimento riscrive il d.lgs. 150/2009 e il d.lgs. 165/2001, ridisegnando progressioni di carriera, accesso alla dirigenza e criteri premiali. L’obiettivo dichiarato è superare la valutazione gerarchica e legare più strettamente retribuzione e risultati.
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Indice
Perché e come cambia il sistema di valutazione
L’intervento muove lungo due direttrici: la revisione della valutazione della performance, individuale e organizzativa, e la disciplina dell’accesso alla dirigenza. Le nuove norme si innestano sul d.lgs. 150/2009 e sul d.lgs. 165/2001, aggiornandone l’impianto.
Alla base ci sono le criticità segnalate dalla Corte dei conti nella deliberazione 13 maggio 2024, n. 62/2024/G: obiettivi poco sfidanti, indicatori deboli e un appiattimento verso l’alto delle valutazioni, con premialità riconosciute senza reali presupposti meritocratici. Il ddl proposto da Paolo Zangrillo si incarica l’ambizioso scopo di puntare su oggettività, formazione e coinvolgimento di una pluralità di soggetti.
Cosa prevede sulla performance
Il modello supera la valutazione «gerarchica e unidirezionale» e apre alla partecipazione di soggetti interni ed esterni, compresi gli utenti dei servizi. Il parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) sul sistema di misurazione diventa non vincolante, mentre il monitoraggio passa al titolare della valutazione.
La performance individuale si arricchisce di «caratteristiche trasversali» legate alla leadership: capacità realizzativa, cooperazione, tempestività decisionale e costruzione di team ad alte prestazioni. Sul fronte economico, la retribuzione legata alla performance diventa progressiva. I «punteggi apicali» non possono superare il 30% delle valutazioni per categoria o qualifica; le «eccellenze» restano entro il 20% delle valutazioni apicali.
Le nuove regole di accesso alla dirigenza
Il ddl introduce lo sviluppo di carriera come canale ordinario di accesso, con quote fisse per la seconda e la prima fascia dirigenziale.
- Dirigenza di seconda fascia: 50% corso-concorso della Scuola nazionale dell’Amministrazione, 20% concorso pubblico, 30% sviluppo di carriera per il personale con almeno 5 anni nell’area dei funzionari (o 2 anni nell’area di elevata qualificazione).
- Dirigenza di prima fascia: 50% concorso per titoli ed esami, 50% sviluppo di carriera dalla seconda fascia dopo almeno 5 anni nel ruolo dirigenziale.
- Adempimenti: ogni dirigente redige una relazione annuale sul personale idoneo a funzioni superiori; le fasi di definizione degli obiettivi si chiudono entro il primo trimestre.
Per gli Enti locali, gli incarichi a termine ex art. 110 TUEL non possono superare la durata del mandato del sindaco in carica alla data del conferimento.
! Il ddl elimina il transito diretto dalla seconda alla prima fascia (salvo regime transitorio) e delega al Governo la riforma degli OIV, con clausola di salvaguardia per Regioni a statuto speciale e Province autonome.
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