L’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha inviato il 29 maggio 2026 una nota formale a sindaci, presidenti delle Province e responsabili degli uffici personale per sollecitare la piena e corretta applicazione dell’art. 40 del CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026. Al centro: l’obbligo di incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali.
>> Consulta la lettera dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.
Indice
Il contenuto dell’obbligo contrattuale
L’art. 40, comma 1, del CCNL del 23 febbraio 2026 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli Enti devono incrementare annualmente le risorse destinate alla retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali in misura pari allo 0,80% del monte salari 2021. L’UNSCP chiarisce che si tratta di un adeguamento vincolato: nessun margine di discrezionalità è rimesso alle singole Amministrazioni. La posizione trova conferma negli orientamenti applicativi dell’ARAN (ID 36909 e ID 36911), che assimilano queste risorse agli incrementi dei fondi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Arretrati 2024 e 2025: scadenza già superata
Per gli anni 2024 e 2025 l’incremento costituisce arretrato contrattuale. Quello relativo al 2024 avrebbe dovuto essere liquidato entro marzo 2026, nei trenta giorni dalla stipulazione del CCNL, come previsto dall’art. 3, comma 3, dello stesso contratto. La dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL precisa inoltre che questi incrementi sono esclusi dal tetto del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017: non è quindi sostenibile condizionarne l’applicazione al rispetto di quel limite. La mancata applicazione configura un inadempimento agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Cosa devono fare gli Enti
L’UNSCP invita le Amministrazioni ad agire su tre fronti:
- quantificare e iscrivere a bilancio le risorse derivanti dall’incremento dello 0,80% con decorrenza 1° gennaio 2024, riconoscendo gli arretrati;
- valutare il ricorso alla facoltà di incremento facoltativo fino allo 0,22% del monte salari 2021 (art. 40, comma 2), anch’essa esclusa dal tetto del salario accessorio;
- destinare le risorse a welfare integrativo solo dall’anno in corso in poi, non per il pregresso.
! Le risorse dell’art. 40 hanno natura aggiuntiva rispetto a quelle che gli Enti possono stanziare autonomamente ai sensi dell’art. 39 del medesimo CCNL.
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