Fondo non autosufficienze: assunzioni ATS fuori dalla soglia

Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2026: le risorse FNA per le assunzioni ATS sono risorse esterne. Le spese di personale restano fuori dal calcolo della soglia assunzionale ex art. 33 d.l. 34/2019

21 Aprile 2026
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L’ANCI ha chiesto alla Corte dei conti se le risorse del Fondo per le non autosufficienze destinate alle assunzioni negli Ambiti territoriali sociali debbano concorrere al calcolo della capacità assunzionale. Con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG del 9 aprile 2026, la Sezione delle autonomie chiarisce che si tratta di risorse provenienti da altri soggetti: come tali, non incidono sulla soglia assunzionale.

La richiesta dell’ANCI e il nodo interpretativo

Con nota del 10 marzo 2026, l’ANCI ha formulato alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, un quesito preciso: le risorse del Fondo per le non autosufficienze (FNA), destinate dal DPCM 3 ottobre 2022 alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) per il rafforzamento dei Punti unici di accesso (PUA), sono da considerarsi risorse esterne escluse dal calcolo degli spazi assunzionali?

Il dubbio nasce dalla struttura del sistema introdotto dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019 (convertito in l. n. 58/2019), che regola la capacità assunzionale degli Enti locali attraverso il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. Ogni incremento strutturale di spesa riduce gli spazi disponibili, anche quando le risorse provengono interamente da fondi statali vincolati.

Risorse esterne, finalizzate a nuove assunzioni: la qualificazione della Corte

Il punto centrale della deliberazione è la qualificazione giuridica delle risorse FNA. La Sezione delle autonomie afferma con nettezza che le risorse destinate dal DPCM 3 ottobre 2022 alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli ATS per l’implementazione dei PUA devono essere considerate risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020 (conv. in l. n. 126/2020).

Le ragioni sono tre:

  • Le risorse FNA originano da stanziamenti statali vincolati;
  • Sono trasferite alle Regioni e poi agli ATS, quindi esterne rispetto all’Ente che procede alle assunzioni;
  • Il DPCM ne collega esplicitamente una quota alla copertura di nuove assunzioni di personale sociale: il requisito della previsione normativa espressa risulta soddisfatto.

Ne consegue la piena applicabilità del meccanismo di neutralizzazione contabile: le relative spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito, a condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione.

Cosa devono fare i Comuni: tracciabilità e documentazione

La deliberazione non è automaticamente applicabile. L’Ente che intende avvalersi della neutralizzazione deve dimostrare concretamente:

  • la tracciabilità delle risorse vincolate ricevute;
  • la loro integrale destinazione alla specifica assunzione di personale sociale;
  • la durata del finanziamento garantito, oltre la quale le spese tornano a rilevare ai fini del valore soglia.

Da sapere: Il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie vincola tutte le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012. Gli Enti locali possono ora procedere alle assunzioni programmate senza penalizzare i propri parametri di sostenibilità finanziaria, a condizione di rispettare gli obblighi documentali previsti.

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