Segretari comunali, nuove risorse e welfare: i chiarimenti ARAN sul CCNL 2022-2024

Incrementi obbligatori, margini di autonomia degli enti e apertura al welfare: come cambiano le regole sulla retribuzione di risultato

20 Marzo 2026
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I recenti pareri dell’ARAN sul CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 chiariscono aspetti cruciali nella gestione delle risorse destinate ai segretari comunali e provinciali. Da un lato, viene definita la natura aggiuntiva delle risorse previste dall’art. 40 rispetto a quelle già stanziabili dagli Enti ai sensi dell’art. 39; dall’altro, si apre alla possibilità di destinare parte delle somme allo sviluppo di strumenti di welfare, con limiti precisi. Ne emerge un quadro più chiaro per gli Enti locali, tra obblighi di stanziamento, spazi di discrezionalità e vincoli normativi.

Indice

Risorse aggiuntive e obbligatorie: la portata dell’art. 40

Il primo chiarimento fornito dall’ARAN riguarda la natura delle risorse introdotte dall’art. 40 del CCNL sottoscritto il 23 febbraio 2026. La norma prevede due distinti incrementi destinati alla retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali.

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Il primo, pari allo 0,80% del monte salari 2021, ha carattere obbligatorio ed è finanziato direttamente dal rinnovo contrattuale nazionale. Proprio per questa ragione, tali somme devono essere stanziate dagli Enti senza margini di discrezionalità (senza i limiti di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017) e sono assimilabili agli incrementi dei fondi per la contrattazione decentrata.

Il secondo incremento, fino allo 0,22% del monte salari 2021, è invece rimesso alla capacità di bilancio degli Enti, in attuazione della Legge di Bilancio 2025. In questo caso, la scelta di stanziamento è annuale e discrezionale, entro il limite massimo previsto.

Deroga ai limiti di spesa: fuori dal tetto del 2016

Un passaggio centrale del parere ARAN riguarda il regime di tali risorse rispetto ai vincoli di Finanza Pubblica. Entrambe le tipologie di incremento previste dall’art. 40 non sono soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che vincola la crescita del trattamento accessorio.

Ciò consente agli Enti di utilizzare integralmente tali somme, ampliando in modo significativo le risorse disponibili per la valorizzazione della performance.

Il rapporto con l’art. 39: risorse ulteriori e cumulabili

Il nodo interpretativo principale affrontato dall’ARAN riguarda il coordinamento tra le nuove risorse dell’art. 40 e quelle disciplinate dall’art. 39 del medesimo CCNL.
Quest’ultimo consente agli Enti di destinare ulteriori risorse alla retribuzione di risultato, entro limiti percentuali definiti e nel rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica.
Il chiarimento dell’ARAN spiega che le risorse dell’art. 40 sono aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle dell’art. 39.

In termini operativi:

  • gli Enti possono continuare a utilizzare le leve previste dall’art. 39;
  • a queste si sommano le nuove risorse introdotte dal contratto;
  • solo le risorse ex art. 39 restano soggette ai limiti del d.lgs. n. 75/2017.

Per il calcolo delle percentuali, l’ARAN precisa inoltre che il riferimento è il monte salari 2021 dichiarato nel conto annuale alla Ragioneria generale dello Stato, garantendo uniformità applicativa.

Welfare e retribuzione di risultato: apertura e limiti

Il secondo parere ARAN interviene su un tema innovativo: la possibilità di destinare al welfare le risorse dello 0,80%.

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L’Agenzia conferma che tali somme possono essere utilizzate, in tutto o in parte, anche per finalità di welfare, su decisione dell’Ente. Tuttavia, i criteri di utilizzo devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dal CCNL.
Resta però un limite fondamentale: le erogazioni di welfare non possono essere collegate alla valutazione della performance del segretario. A differenza del settore privato, nella Pubblica Amministrazione non è ammessa la conversione dei premi di risultato in welfare.
Ne deriva una netta separazione:

  • la retribuzione di risultato resta legata alla performance;
  • il welfare segue logiche autonome, definite contrattualmente.

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a cura di Vincenzo Giannotti

Il welfare per gli enti locali anche alla luce delle recenti novità normative e contrattuali
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