Permessi 104 e congedi straordinari: guida agli istituti e novità sui controlli INPS

Dalla Newsletter del Personale: Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per il personale degli Enti locali

28 Gennaio 2026
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di ALESSANDRA VARACCA* (Dalla Newsletter del Personale: Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per il personale degli Enti locali)

I commi 723 e 724 dell’art. 1 della Legge di Bilancio assumono anch’essi rilevo dal punto di vista operativo per gli uffici personale, oltre che per i lavoratori, in quanto introducono novità rivolte al potenziamento dei controlli sul corretto utilizzo dei permessi fruiti ai sensi della l. n. 104/92, del congedo straordinario di cui all’art. 42 del d.lgs n. 151/2001 e dei congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del medesimo d.lgs 151.
Ripassiamo brevemente, oltre ai congedi parentali che trattiamo già in altra sezione di questa newsletter, quali sono questi permessi che il nostro legislatore riconosce a tutela di situazioni di fragilità.

Premessi previsti dalla legge n. 104/92

La legge n.104/92, finalizzata a garantire l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, riconosce (art. 33) questi fondamentali istituti.

Permessi per assistenza a persone con disabilità grave
I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, hanno diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia:
– coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della l. n. 76/2016 o convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge;
– parente o affine entro il secondo grado;
– parente o affine entro il terzo grado, solamente in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, o qualora questi soggetti siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età.

Permessi per assistenza a figli minori con disabilità grave
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del d.lgs. 151/2001, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 

Permessi per lavoratore con disabilità grave
Il lavoratore in condizione di disabilità grave accertata può usufruire, in alternativa, di due ore di permesso giornaliere retribuite o di 3 giorni di permesso mensile retribuito e, inoltre, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.

Congedo straordinario previsto dal d.lgs n. 151/2001

Il congedo straordinario previsto dall’art. 42 comma 5 del d.lgs. 151/2001 consente ai lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
Possono richiedere il congedo, secondo un ordine di priorità vincolante:

1) coniuge o parte dell’unione civile convivente;
2) padre o madre (anche adottivi), in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge/parte unita civilmente;
3) figlio convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del padre o della madre;
4) fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del figlio convivente;
5) parente o affine entro il terzo grado convivente.

È importante ricordare che la convivenza è requisito essenziale, la quale può essere instaurata anche dopo la richiesta di congedo, la quale deve però concretizzarsi prima di iniziare la fruizione del congedo e deve permanere per tutta la durata del congedo.
l congedo è retribuito e non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa e deve essere concesso entro 30 giorni dalla richiesta, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza

Cosa cambia con la Legge di Bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2026

Il comma 723 dispone che l’ INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per cui sono riconosciuti i permessi di cui alla l. 104/92 ai dipendenti della Pubbliche Amministrazioni. Per lo svolgimento di questi controlli, l’INPS può avvalersi, attraverso specifiche convenzioni a carico delle singole Amministrazioni, del personale del Servizio sanitario nazionale e dei medici della sanità militare.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, per ora nulla cambia e per i controlli bisogna attendere il decreto attuativo a cui si rimanda, che sarà emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, che stabilirà le modalità di attuazione di quanto definito al comma 723.

Il comma 724 prevede inoltre che, al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, dei congedi straordinari di cui all’articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo d.lgs. n. 151/2001, nonché di quelli di cui all’articolo 8, comma 4, della legge n. 81/2017 (congedi parentali spettanti agli iscritti alla Gestione separata), le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inserire le informazioni relative al permesso/congedo fruito e al soggetto per il quale sia riconosciuto il beneficio nelle denunce mensili inerenti i dati di natura contributiva e retributiva dei propri lavoratori (Uniemens).

Anche in questo caso, per un’attuazione concreta della norma, dovranno arrivare da INPS istruzioni operative.

* Esperienza di oltre 10 anni negli uffici risorse umane di diversi Enti locali. Attualmente impiegata come Funzionario amministrativo contabile presso l’ Ufficio Gestione del Personale della Provincia di Parma, dove si occupa di procedure di reclutamento del personale, assunzioni e trattamento giuridico dei dipendenti.

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