Assenza senza timbratura equivale a condotta fraudolenta: la Cassazione conferma il licenziamento

Focus sull’Ordinanza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2026 n. 9517

4 Giugno 2026
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 14 aprile 2026 n. 9517, ribadisce che allontanarsi dall’ufficio senza registrare l’uscita integra una condotta fraudolenta punibile con il licenziamento disciplinare, anche senza alcuna manomissione dei sistemi di rilevazione delle presenze.

Un dipendente comunale assente senza timbrare l’uscita

Un dipendente comunale era stato trovato assente dal posto di lavoro nonostante il cartellino attestasse la sua presenza in servizio. I controlli effettuati dal dirigente, attraverso una raccolta di firme in tre momenti distinti della giornata, non avevano rilevato il lavoratore in ufficio. Il Comune aveva dunque irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001.

Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e il successivo rigetto in appello, il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la propria condotta non integrasse la fattispecie della “falsa attestazione della presenza” e che la sanzione fosse sproporzionata.

«L’allontanamento dall’ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura integra una modalità fraudolenta diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.»

La decisione: basta la condotta ingannevole

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso su entrambi i motivi. Sul piano del diritto sostanziale, conferma che la falsa attestazione della presenza in servizio non richiede un’alterazione materiale dei sistemi di rilevamento. È sufficiente una condotta oggettivamente idonea a indurre in errore il datore di lavoro: l’uscita non registrata, non autorizzata, produce esattamente questo effetto. La Corte richiama un orientamento consolidato sin dal 2016, ribadito più recentemente con le sentenze n. 21681/2023 e n. 30418/2023.

Sul versante della proporzionalità, la pronuncia esclude qualsiasi automatismo espulsivo assoluto: il giudice di merito conserva il potere di verificare la congruià della sanzione rispetto alla condotta. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte distrettuale aveva motivatamente ritenuto il licenziamento proporzionato, stante la grave lesione del vincolo fiduciario tra lavoratore pubblico e Amministrazione.

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