Assunzioni a tempo indeterminato: chi potrà assumere nel 2017

Approfondimento di C. Dell'Erba

Come ogni anno la manovra finanziaria modifica le regole dettate per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, il che si realizza anche con la legge di bilancio 2017 (in particolare si veda il comma 479). Al momento attuale le novità previste in questo provvedimento entreranno in vigore nel 2018, ma si attendono ulteriori modifiche sollecitate dall’Anci con un provvedimento di fine d’anno. Se non vi saranno nuove disposizioni nel 2017 le regole per le assunzioni a tempo indeterminato saranno le stesse del 2016.

Si deve sottolineare che, anche se con gli spazi limitati previsti attualmente dal legislatore, si può ipotizzare una ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni: è questo l’effetto della scadenza del termine del 31 dicembre 2016 che era fissato dalla legge n 190/2014 per la limitazione delle capacità assunzionali del 2015 e del 2016 alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a seguito dell’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e della attestazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, per il quale nella gran parte delle regioni tali dipendenti sono stati riassorbiti.

LE ASSUNZIONI DEL 2017

Le capacità assunzionali del 2017 delle Pubbliche Amministrazioni sono le seguenti:

1. Enti che non erano assoggettati al patto di stabilità (cioè comuni fino a 1.000 abitanti, unioni di comuni e comunità montane): sostituzione dei cessati o utilizzazione del 100% dei risparmi di spesa del personale cessato;
2. Pubbliche Amministrazioni (principio di carattere generale): 25% dei risparmi di spesa del personale cessato;
3. Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati, 75% della spesa del personale cessato;
4. Province e città metropolitane: divieto di assunzioni a tempo indeterminato.

Rispetto al 2016 si deve evidenziare che non è stata riproposta la deroga per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% che consentiva loro di arrivare fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni.
A queste capacità assunzionali si devono aggiungere quelle del triennio precedente non utilizzate e che sono le seguenti:

– Capacità assunzionali 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%

– Capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

– Capacità assunzionali 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% e 75% per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati

Le capacità assunzionali degli anni precedente, comprese quelle del 2013 (risparmi delle cessazioni del 2012) non sono più utilizzabili, salvo che negli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità: per gli orientamenti consolidati delle sezioni di controllo della Corte dei Conti queste amministrazioni possono infatti utilizzare tutte le capacità assunzionali che residuano dagli anni dal 2007 in poi.
Continuano ad esservi opinioni differenti tra le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile se tali capacità possono essere utilizzate solamente se inserite nel programma del fabbisogno dell’anno in cui sono maturate.

LE ASSUNZIONI DAL 2018

Le capacità assunzionali a partire dal 2018 delle pubbliche amministrazioni sono così fissate:

1. Enti che non erano assoggettati al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni di comuni e comunità montane): sostituzione dei cessati o utilizzazione del 100% dei risparmi di spesa del personale cessato;
2. Pubbliche Amministrazioni: 25% dei risparmi di spesa del personale cessato;
3. Comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio “lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo”, 75% della spesa del personale cessato;
4. Province e città metropolitane: divieto di assunzioni a tempo indeterminato.

Rispetto alla disciplina precedentemente in vigore si ricorda che la deroga al 75% di tali risparmi non è più limitata ai soli comuni fino a 10.000 abitanti, anche se è stata introdotta la condizione ulteriore della non utilizzazione di spazi finanziari.
Si deve ricordare che i rapporti tra dipendenti e popolazione sono attualmente fissati per il triennio 2014/2016 dal Decreto del Ministero dell’Interno 34 luglio 2014, per cui nel prossimo 2017 è atteso un nuovo decreto.
Occorre ricordare che, per le assunzioni dei dirigenti, vi sono vincoli contenuti nella legge di stabilità 2017 fino alla emanazione dei decreti legislativi di riforma della dirigenza (per il quale sono scaduti i termini per l’esercizio della delega) e di riforma del pubblico impiego. Tali vincoli riguardano la indisponibilità dei posti non coperti alla data del 15.10.2015.
Vi sono inoltre dei dubbi sulla stessa possibilità di destinare capacità assunzionali all’ingresso dei dirigenti.
Si deve aggiungere infine che, tanto per le assunzioni dall’esterno, quanto per lo scorrimento di graduatorie, quanto per la stabilizzazione di precari, il DL n. 113/2016 detta norme di favore per il personale dei comuni con i profili di insegnante delle scuole materne ed educatore di asili nido.

IL PERSONALE PROVINCIALE IN SOVRANNUMERO

Con la nota n. 66110 dello scorso 13 dicembre il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono più dipendenti di area vasta in sovrannumero in altre regioni, nelle quali pertanto sono sbloccate le assunzioni con procedure ordinarie, ivi compresi i vigili, anche a valere sulle capacità assunzionali del 2015 e del 2016. Comprendendo anche quelle in cui tale personale era già stato collocato, come da precedenti comunicazioni dello stesso Dipartimento che si sono susseguite dalla scorsa estate, le 14 regioni in cui non si applica più il vincolo di riservare le capacità assunzionali del 2016 e all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta sono:

  • Abruzzo
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Emilia-Romagna;
  • Lazio;
  • Lombardia;
  • Marche;
  • Molise;
  • Piemonte;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Toscana;
  • Veneto.

Per cui in queste regioni le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 sono utilizzabili per assunzioni con procedure ordinarie, entro i tetti di cui detto in precedenza. Anche i vigili possono essere assunti con le procedure ordinarie e non si applica più il vincolo per cui le uniche assunzioni di vigili, a parte l’assorbimento di quelli delle province, sono quelle stagionali fino a 5 mesi nel corso dell’anno solare.
Nelle regioni Liguria e Umbria, essendo stato superato il tetto del 90% del ricollocamento del personale degli enti di area vasta in sovrannumero, sono consentite le assunzioni in mobilità ordinaria, oltre a quelle del personale educativo e docente, anche ai fini della stabilizzazione dei precari.
Si immagina che, da qui a qualche giorno/settimana, anche in queste regioni le procedure di collocamento del personale degli enti di area vasta in sovrannumero potrà essere completato.
Mancano indicazioni sulla condizione della regione Sicilia.

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