In particolare, in riferimento al lavoro accessorio, il Servizio Studi del Senato specifica che il comma 1 dell’articolo 1 abroga l’istituto del lavoro accessorio. Il successivo comma 2 dispone che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2017) possano essere impiegati fino al 31 dicembre 2017.
Riguardo a tale norma transitoria, il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2017 ha specificato che l’impiego deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio stabilite dalla disciplina oggetto di abrogazione da parte del presente decreto.
In merito all’abrogazione dell’istituto, una nota dell’INPS ha affermato che resta possibile il ricorso al lavoro accessorio ai fini esclusivi di usufruire del finanziamento statale – previsto attualmente fino al 2018 – per l’acquisto di servizi di baby-sitting da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici).
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