Turnazione e festività infrasettimanali: le indicazioni dell’ARAN

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Le amministrazioni locali, nel caso in cui decidano per tutti i servizi che le festività infrasettimanali siano collocate al di fuori dell’orario di servizio, devono applicare questo precetto anche al personale turnista. Il che determina, come conseguenza, che eventuali attività aggiuntive svolte in via straordinaria ed eccezionale in queste giornate debbano essere remunerate con i compensi previsti per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive, ai sensi delle previsioni dettate dall’articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, per come integrato dall’articolo 14 del CCNL 5 ottobre 2001. La sovrapposizione parziale dei turni può essere ammessa in via eccezionale, sulla base di una adeguata motivazione e per un arco temporale limitato. Spetta all’autonomia degli enti decidere se la turnazione sia articolata su 5, 6 o 7 giornate alla settimana. Il compenso per le attività aggiuntive svolte durante le giornate di riposo settimanale, cioè il 50% del trattamento economico ordinario, è cumulabile con le altre forme di incentivazione legate allo svolgimento delle attività lavorative.
Sono queste le indicazioni fornite di recente dall’ARAN a spiegazione delle previsioni dettate dal CCNL del 21 maggio 2018, che ricordiamo essere il contratto del triennio 2016/2018.

L’autonomia dell’ente nella definizione dell’orario di lavoro

Le amministrazioni locali hanno una autonomia molto ampia nella decisione di escludere le giornate di festività infrasettimanale dal normale orario di servizio, il che produce i suoi effetti anche sui dipendenti che svolgono la propria attività in turni. È questa la indicazione che si ricava dal parere ARAN 3246 dello scorso 13 maggio. Essa presenta alcuni aspetti innovativi, in particolare per la sottolineatura dell’ampiezza dell’autonomia spettante agli enti.
L’ARAN ci dice espressamente che, nel caso in cui “l’ente decide che all’interno dell’orario di servizio, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese comunque le giornate di festività infrasettimanale le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale. Quindi anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa”. A sottolineare l’ampiezza dell’autonomia degli enti, ci viene detto testualmente che “ogni valutazione o decisione in ordine alla eventualità di consentire, comunque a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale è esclusivamente riconducibile all’autonomia gestionale dell’ente che dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l’ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale”.

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