Taglio del 10% ai segretari

Per i magistrati scatta la riduzione, ma la Ragioneria è contraria

Marcello Serra 5 Dicembre 2011
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L’indennità di direzione generale attribuita ai segretari comunali va decurtata del 10 per cento. Sembra questa la tesi prevalente delle Sezioni regionali della Corte dei conti, nonostante un’interpretazione differente da parte della Ragioneria generale dello Stato. La manovra estiva del 2010 (Dl 78/10) potrebbe, infatti, applicarsi a tale compenso sulla base di due disposizioni. L’articolo 6, comma 3, prevede, un taglio del 10% alle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e a organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. L’articolo 9, comma 2, prevede invece, una riduzione del 5% per i compensi sopra i 90mila euro e del 10% per quelli oltre i 150mila euro. L’indennità di direzione generale corrisposta al segretario rientra anch’essa in tali limitazioni? In caso di risposta affermativa quale delle due norme si deve applicare? Secondo la recente deliberazione 215/2011 della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, in analogia con le deliberazioni 315 e 554/2011 della Lombardia, il compenso per la direzione generale non può sfuggire all’ambito di applicazione del taglio secco del 10% previsto all’articolo 6; si opta infatti per una applicazione generalizzata della decurtazione comprendendovi la remunerazione delle funzioni di direttore generale attribuite al segretario, alla luce dell’espresso riferimento letterale ai titolari di incarico di qualsiasi tipo. Chi la pensa diversamente è la Ragioneria generale dello Stato. In risposta a una specifica domanda del Comune di Ferrara viene affermato, in una nota del 4 ottobre 2011, che non appare applicabile a tali compensi il taglio del 10% in quanto l’articolo 6, comma 3, non riguarda i redditi da lavoro dipendente, ma la remunerazione per l’attività prestata in organi collegiali o nello svolgimento di incarichi di qualsiasi tipo. E la Rgs ritiene che l’indennità per lo svolgimento della funzione di direzione generale da parte del segretario sia una voce che concorre a determinare il trattamento economico complessivo del soggetto in questione, con il conseguente assoggettamento a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2. C’è disparità di vedute anche su un altro tema affine. Ci si è infatti chiesti se anche i diritti di rogito debbano rientrare nel monte retribuzioni oggetto del taglio del 5% se superiori a 90mila euro o del 10% se superiori a 150mila euro. La Corte dei conti del Veneto ha ritenuto che tale compenso non sia da assoggettare alla riduzione, in quanto la Sezione autonomie – con la deliberazione 16/2009 – ha escluso tali voci tra quelle utili ai fini del calcolo della spesa di personale. Per la Rgs le cose non stanno così, dato che la finalità della disposizione è totalmente differente. In risposta a un quesito posto dal Comune di Bologna si precisa che i diritti di segreteria relativi all’attività rogatoria dei contratti nell’interesse dell’ente rientrano nella nozione di trattamento economico complessivo. Infatti l’articolo 37 del Ccnl dei segretari comunali e provinciali del 19 luglio 2001 li menziona tra le voci che contribuiscono a determinare la struttura della retribuzione in godimento. In conclusione, tale emolumento va incluso nel trattamento economico su cui operare le decurtazioni previste dall’articolo 9, comma 2, del Dl 78/2010.

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