Statali, i vincoli al part-time

Entro 60 giorni la Pa accoglie o respinge (con motivi) la domanda

Marcello Serra 9 Gennaio 2012
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Per rispondere al quesito della léttrice, è necessario preliminarmente descrivere il quadro normativo che regolamenta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel pubblico impiego. In primo luogo, troviamo l’articolo ì, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall’articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 – convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 – che detta le condizioni per la modifica del rapporto di lavoro, da full-time a parttime. Va detto fin da subito che l’evoluzione normativa della materia, in questi ultimi anni, si è orientata nel senso di avvicinare sempre di più la disciplina del rapporto di lavoro pubblico a quello privato, liberando il datore di lavoro pubblico dalla passata compromissione dei propri poteri di organizzazione dell’attività lavorativa. Le modifiche L’integrazione tra pubblico e privato, almeno nella materia di cui ci stiamo occupando, ha raggiunto un discreto risultato con l’emanazione della citata modifica al comma 58 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ad opera dell’articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, nonché dalla entrata in vigore dell’articolo io della legge 4 novembre 2010 n. 183 (Collegato lavoro). Due sono le modifiche sostanziali rispettivamente apportate dalle due citate disposizioni legislative al quadro normativo previgente: l’eliminazione di ogni automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro e l’introduzione, an- •• che se a carattere transitorio, e già «scaduto» (si legga il servizio qui sotto) del potere della pubblica amministrazione datrice di lavoro di rivedere, ed eventualmente modificare unilateralmente, quelle trasformazioni avvenute prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008. Entrambe le previsioni normative sono state introdotte, come anche confermato dalla circolare n. 9 del 30 giugno 2ou della presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione pubblica – con il preciso intento di far fronte alle esigenze delle pubbliche amministrazioni di risparmio della spesa per il proprio personale, utilizzando al meglio le risorse presenti, nonché, appunto, nel quadro più generale di valorizzazione e potenziamento dei poteri datoriali del dirigente, secondo i criteri ispirativi delle recenti riforme del lavoro pubblico. Le condizioni La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto di alcune precise condizioni. Secondole disposizioni dell’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 – come modificato dall’articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall’amministrazione datrice di lavoro entro 60 giorni dalla domanda effettuata dal dipendente. L’introduzione del termine «può» sta evidentemente a significare che l’ente pubblico non è più obbligato a concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, ma potrà utilizzare il proprio potere di valutazione discrezionale dell’istanza, con il venir meno, quindi, di qualsiasi automatismo di concessione anteriormente vigente. Come previsto dall’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nella sua nuova formulazione, la domandapotrà quindi essere accolta solo ove, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, la trasformazione non rechi pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa: in caso di esito negativo della domanda, tale pregiudizio non potrà però essere genericamente indicato ma, come previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – D ipartimento della Funzione Pubblica – n. 9 del 30 giugno 2011, la motivazione dovrà essere puntuale e circostanziata, evidenziando, in concreto, le reali cause del diniego. La trasformazione potrà anche essere negatanell’ipotesi in cui comporti – nel caso la domanda di part-time sia motivata dall’esigenza di effettuare un altro lavoro – un conflitto d’interessi tral’attività lavorativa “esterna” e quella di servizio svolta per la pubblica amministrazione, nonché quando sia superato il limite percentuale di dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale. I criteri Come anche stabilito dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le pubbliche amministrazioni individuano i criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, sempre tenuto conto dell’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti svantaggiati per motivi personali, sociali e familiari e impegnati in attività di volontariato. In particolare, la legge prevede alcune fattispecie che determinano le priorità genericamente sopra descritte e, specificatamente, ci si riferisce all’articolo 12 bis del decreto legislativo 25 febbraio del 2000 n. 61. Tale disposizione normativa introduce anche un’ipotesi di residua obbligatorietà di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno aparziale, ossia quando il lavoratore richiedente sia affetto da patologie oncologiche e per il quale residui una ridotta capacità lavorativa. Quanto alle priorità, la norma citata la riconosce al dipendente il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche, nonché a quello che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale d’invalidità pari al cento per cento e che necessiti di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; la priorità spetta anche al lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente che sia portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

ILQUESITi Sono un dipendente pubblico e per motivi familiari- vorrei dedicare più tempo ai figli ancora piccoli • sarei intenzionata a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: vorrei sapere quali possibilità ho di ottenere talemodifica, se e per quali ragioni l’amministrazione presso cui presto servizio potrebbe rifiutarsi, anche alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia. Infine, vorrei capire quale sarà il mio futuro previdenziale nel caso mi venisse accordato il contratto a tempo ridotto. AO.-ROMA

L’IMPORTANTE DA SAPERE LE REGOLE CONTRATTUALI • La trasformazione delraj tempo pieno a tempo pai concessa dali’amministn entro sessanta giorni dall dal dipendente. • L’ente pubblico non è più la trasformazione del rap potrà utilizzare il proprio discrezionale dell’istanz; » La domanda potrà essere relazione alle mansioni e organizzativa ricoperta d trasformazione non rech funzionalità dell’ammini: in caso di esito negativo ( pregiudizio non potrà pe genericamente indicato LE REGOLE PREVIDENZIALI O IL CALCOLO DELL’AS • Ai fini del diritto alla pens valutato come servizio a t Perii calcolo dell’ importo s ilsistemaretributivo(perc aveva più di 18 anni di cont contributivo (per chi ha ini; gennaio 1996); ilsistema n dicembre aveva meno di 15 • Con riferimento al sistem anzianità maturate dall’ calcolate esclusivament • Le componenti di calcolo retributiva sono l’anziani retribuzione pensionabil opera un riproporzionam contributiva ai fini della rr £ RISCATTO 0 PROSE* • II periodo non valutabile ; trattamento di pensione ( successivi aOldicembre riscattato 0 coperto da co II ministero del Lavoro ha riscattare, 0 di richiedere volontaria di periodi non ©ASSÉGNI FAMILIARI • Gli assegni perii nucleof; anche peri lavoratori par intera, se l’attività lavorat ore settimanali. In questo iporto di lavoro da ziale può essere izionedatrice di lavoro a domanda effettuata obbligato a concedere porto di lavoro, ma potere di vantazione accolta solo ove, in alla posizione al dipendente, la ‘pregiudizio alla frazione stessa: Iella domanda, tale ò essere na, la motivazione dovrà essere puntuale e circostanziata. ‘ La trasformazione potrà anche essere negata nell’ipotesi in cui comporti – nel caso la domanda di part-time sia motivata dall’esigenza di effettuare un altro lavoro – un conflitto d’interessi tra l’attività lavorativa “esterna” e quella di servizio svolta perla pubblica amministrazione, nonché quando sia superato il limite percentuale di dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale. • Le pubblichearnministrazioni individuano i criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, sempre tenuto conto dell’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti svantaggiati per motivi personali, sociali e familiari e impegnati in attività di volontariato. 5EGN0 ione, il part-time è empo pieno, distingue: si al 31 dicembre 1995 sbuti); il sistema iato l’attività dopo i l i ” listo (per chi al31 ! anni di contributi). a retributivo, le gennaio 2012 vengono conii contributivo, della pensione ìà contributiva e la ;: ai fini del calcolo si ento dell’anzianità risura del trattamento pensionistico, moltiplicando il periodo di part-time perii coefficiente risultante dal rapporto fra orario settimanale ridotto e a tempo pieno. • Nel calcolo con il contributivo non vi saranno differenze nella determinazione del trattamento pensionistico tra lavoratore full time e part-time, in quanto ilsistemasifondasulla trasformazione, con l’utilizzo di coefficienti, di un montante che cresce in rapporto alla reale retribuzione, senza alcun bisogno di riproporzionamento perché esso è già insito nella retribuzione realmente percepita dal lavoratore. • Nel sistema misto, il calcolo è effettuato in quota parte con il sistema retributivo o contributivo, sulla base della collocazione temporale dei diversi periodi di lavoro prestati. UZIONE VOLONTARIA jifini della misura del riferito solo ai part-time 1996) può essere ntribuzione volontaria, esteso la possibilità di la prosecuzione lavorati collocati nei confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo ori zzontale, fornendo un’interpretazione ampia dell’articolo 8 del decreto legislativo n.564/1996, nel quale veniva fatto, a talfine, riferimento esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico. imiliaresono previsti -time, nella misura vaèsuperiorealle24 :aso, l’assegno è liquidato per tutti i giorni della settimana. Al contrario, chi lavora meno di 24 ore alla settimana hanno diritto all’assegno solo per i giorni in cui è stata svolta un’effettiva attività lavorativa.

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