LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETARI CONVENZIONE
La indennità di posizione dei segretari in convenzione deve essere calcolata sulla base della popolazione residente nell’insieme dei comuni aderenti e non solo su quella residente nel comune capofila. In applicazione di questo principio devono essere disapplicate la nota protocollo 76063 del 29 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF e la circolare del Ministero dell’Interno, struttura che ha preso il posto della disciolta Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari, protocollo 485-E-P del 24 marzo 2015. Deve essere ovviamente disapplicato il provvedimento attuativo della prefettura. In questa direzione si è espressa con molta chiarezza la sentenza del Tribunale del Lavoro di Como n. 203 dello scorso 23 settembre. Per questa sentenza si deve ritornare alla interpretazione precedentemente fornita dalla disciolta Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ed applicata dallo stesso Ministero dell’Interno fino al parere della Ragioneria Generale dello Stato.
La sentenza perviene a questa conclusione sulla base della considerazione che la materia del trattamento economico dei segretari, sulla scorta dei principi dettati per tutti i dipendenti pubblici dal D.Lgs. n. 165/2001, è oggetto di contrattazione collettiva. Dal che ne deriva la conseguenza che non può dare corso a modifiche che siano frutto di decisione unilaterale. Altro argomento della sentenza è il seguente: la normativa contrattuale è stata interpretata successivamente alla entrata in vigore del contratto nazionale sulla base dell’orientamento per cui la popolazione va considerata in modo complessivo e, di conseguenza, questo orientamento non può essere modificato in modo unilaterale.
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