Segretari comunali e provinciali: i dubbi degli enti a seguito dell’ allineamento realizzato dal contratto dello stipendio tabellare con quello dei dirigenti

Compensi della maggiorazione e della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive e del “galleggiamento”: possibili ricadute del conglobamento sugli importi di tali compensi. La risposta dell’Aran:

Con il CCNL dei segretari comunali e provinciali dell’1.3.2011, relativo al biennio economico 2008-2009, in coerenza con le previsioni dell’Atto di indirizzo predisposto dal Comitato di settore, è stato raggiunto l’obiettivo principale del rinnovo contrattuale e cioè la realizzazione del completo allineamento dello stipendio tabellare dei segretari delle fasce A e B con quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie locali, mentre per i segretari della fascia C, è previsto uno stipendio tabellare pari all’80% di quello dei dirigenti.

Tale operazione di allineamento stipendiale è stata finanziata non solo con l’utilizzo delle risorse a disposizione per il rinnovo, ma anche attraverso il conglobamento di una quota del valore della retribuzione di posizione dei segretari, come determinato dall’art.3 del CCNL del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001.

Il comma 6 dell’art.3 dell’ipotesi di CCNL definisce, con decorrenza dal 31.12.2009, i nuovi valori della retribuzione di posizione dei segretari dei diversi livelli, nelle misure conseguenti alle decurtazioni necessarie per il finanziamento dell’allineamento stipendiale di cui si è detto.

Al fine di evitare, in sede interpretativa, ogni possibile effetto di variazione dell’attuale regime di riconoscimento ed erogazione dei compensi di cui si tratta, è stato anche previsto (comma 7) che, ai soli fini dell’applicazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 (maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive) e 5 (maggiorazione della retribuzione di posizione per “galleggiamento”) del CCNL del 2001, si debba continuare a fare riferimento ai valori della retribuzione così come stabiliti dall’art.3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001 per il biennio 2000-2001 e, quindi, senza le decurtazioni recate dall’art.3, commi 5 e 6, del CCNL.

La nuova disciplina ha suscitato subito qualche dubbio in ordine alla sua applicazione, proprio con riferimento ai delicati compensi della maggiorazioni dell’art.41, comma 5, del CCNL 16.5.2001 e della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive e del “galleggiamento”, soprattutto sulle possibili ricadute del conglobamento sugli importi di tali compensi attualmente corrisposti.

Infatti, alcuni enti locali hanno chiesto di sapere se fosse corretta la scelta di mantenere inalterata, nella stessa misura, la maggiorazione della retribuzione di posizione per “galleggiamento”, ai sensi dell’art.41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001, anche dopo il conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del citato CCNL dell’1.3.2011.

Su tale problematica, l’ARAN si è pronunciata nei seguenti termini:

– l’art.3, comma 7, del CCNL dei segretari comunali e provinciali dell’1.3.2011 dispone: “Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.”;

– tale disciplina deve essere correttamente intesa, dopo l’applicazione della nuova disciplina del conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare del segretario, la regola del “galleggiamento” deve essere applicata tenendo conto dell’importo della retribuzione di posizione allo stesso spettante prima della decurtazione, nei valori cioè derivanti dall’art.3, comma 2, del CCNL dei segretari relativo al biennio economico 2000-2001;

– pertanto, il confronto deve essere operato tra tale ultimo importo e quello della retribuzione di posizione della più alta funzione dirigenziale prevista dall’ordinamento dell’ente, secondo le previsioni del CCNL dell’area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali;

ciò comporta che se la regola del “galleggiamento” della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, prima del CCNL dell’1.3.2011 era stata già applicata e l’importo erogato a tale titolo era pari a 100, il medesimo sarà ancora riconosciuto anche dopo l’applicazione del nuovo CCNL;

– l’inciso “Fermo restando quanto previsto dal comma 6” sta semplicemente a significare che il nuovo valore della retribuzione di posizione del segretario resta fissato nelle misure stabilite dal comma 6 e che la garanzia del “galleggiamento” vale a salvaguardare solo l’importo già erogato a tale titolo;

– in sostanza, l’importo della retribuzione di posizione è quello nuovo, ridotto per effetto del conglobamento, laddove per il galleggiamento il confronto deve essere operato sulla base del precedente importo della retribuzione di posizione, in modo da garantire l’erogazione del medesimo ammontare del suddetto “galleggiamento”.

(FONTE: Aran)

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