L’ordinanza n. 12440 del 4 maggio 2026 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) conferma che il candidato idoneo non matura un diritto soggettivo all’assunzione. La scelta tra scorrimento della graduatoria, mobilità volontaria o altre forme di reclutamento rimane rimessa alla valutazione dell’Ente, purché supportata da una motivazione verificabile e ancorata all’interesse pubblico.
Il caso: un concorso, una graduatoria, e cinque posti coperti per mobilità
Un candidato classificatosi al quarto posto tra gli idonei di un concorso per agente di polizia municipale di un Comune aveva contestato in giudizio le scelte assunzionali dell’Ente, ritenendo di vantare un diritto allo scorrimento della graduatoria approvata nel dicembre 2010. L’Amministrazione, invece, aveva in un primo momento assunto due agenti con contratti a tempo determinato e, successivamente, aveva coperto cinque posti di vigile urbano motociclista mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, senza attingere alla lista degli idonei.
Il ricorrente aveva sostenuto che entrambe le scelte fossero illegittime e che gli spettasse, di conseguenza, il diritto all’assunzione a tempo indeterminato (o in subordine al risarcimento del danno). La Corte d’Appello di Ancona aveva però rigettato le sue pretese, ritenendo che le decisioni del Comune rientrassero nel legittimo esercizio del potere discrezionale. L’ordinanza n. 12440/2026 ha confermato tale impostazione, rigettando il ricorso in tutte le sue articolazioni.
Il principio: nessun diritto soggettivo senza la decisione dell’Ente
La scelta di coprire un posto vacante attingendo alla graduatoria degli idonei non costituisce un diritto soggettivo del candidato, ma presuppone sempre una decisione dell’Amministrazione di avvalersi di quello strumento. Il diritto all’assunzione, precisa la Corte richiamando una serie di precedenti conformi, sorge soltanto al compimento di una fattispecie complessa, che richiede due elementi concorrenti:
1) la perdurante efficacia della graduatoria;
2) la volontà dell’Ente di utilizzarla per coprire i posti disponibili.
In assenza di quest’ultima, nessuna pretesa azionabile può essere riconosciuta al candidato idoneo. La scelta del Comune di ricorrere alla mobilità volontaria era stata, peraltro, adeguatamente motivata: l’Ente aveva previamente condotto la ricognizione del personale prevista dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, aveva individuato la necessità di profili già abilitati alla guida di motociclette in dotazione al Corpo e aveva valutato la procedura di mobilità come più efficiente anche sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica, evitando investimenti in formazione per personale nuovo. La Cassazione ha ritenuto le ragioni fornite pienamente coerenti con l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.
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