Nell’ipotesi di affidamento ad interim di funzioni dirigenziali diverse da quelle di titolarità del dirigente, qualora vi sia vacanza del posto in organico, è da escludersi la possibilità per lo stesso dirigente di usufruire di una maggiorazione della retribuzione di posizione già goduta, ovvero – e a fortiori – di una seconda indennità, laddove a remunerare siffatti incarichi aggiuntivi soccorre l’art. 27, comma 9, C.C.N.L. cit., secondo il quale “… le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno…”.
Quando i pagamenti degli incarichi dirigenziali ad “interim” possono essere fonte di danno erariale
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