Massima
La ratio del divieto di svolgere attività lavorative incompatibili, che permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa “alle dipendenze” – in senso lato – delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività.
Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune e, in riforma della decisione del Tribunale, mandava assolto il Comune da ogni richiesta formulata nei suoi confronti dal dipendente del Comune già assunto con rapporto a tempo pieno poi trasformato in rapporto a tempo parziale, il quale aveva chiesto la restituzione al tempo pieno; in un primo tempo il Comune aveva accolto tale richiesta cui, però, il responsabile del servizio aveva ritenuto di non dare esecuzione lasciando il dipendente a tempo parziale.
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