Pubblico impiego contrattualizzato: mansioni (disciplina normativa)

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione si pronuncia sul criterio formale di individuazione delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato, facendo rinvio alla disciplina contrattuale ed escludendo correlativamente l’applicazione dell’art. 2103 del Codice civile, così come il potere del giudice di sindacare in concreto l’eventuale natura equivalente della mansione. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 16 giugno 2019, n. 16311.

Massima

Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni è dettata, non dall’art. 2103 cod. civ., bensì dalla norma speciale di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel testo applicabile alla fattispecie “ratione temporis” antecedente alla riformulazione operata dall’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.

Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte dal lavoratore il quale aveva agito in giudizio per essere stato assegnato, con decorrenza dal 2 febbraio 2004, a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della categoria EP2 di inquadramento ed aveva domandato la reintegrazione in funzioni confacenti alla qualifica posseduta nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibili le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto ed ha evidenziato che:
a) l’assegnazione ad un incarico meno impegnativo rispetto a quelli ricoperti in passato era stata sollecitata dallo stesso lavoratore, il quale aveva fatto leva su esigenze di carattere familiare e sulla necessità di assistere madre e figlia, entrambe affette da handicap…

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