Progressioni economiche: istruzioni per calcolare il requisito temporale

L’orientamento applicativo dell’ARAN chiarisce che nelle progressioni economiche il tempo si misura dalla decorrenza economica dell’ultima progressione attribuita

20 Gennaio 2026
Modifica zoom
100%

Nel sistema delle progressioni economiche all’interno delle aree, uno degli aspetti più delicati non riguarda tanto le modalità selettive, quanto la corretta applicazione del requisito temporale tra una progressione e la successiva. È proprio su questo punto che interviene un recente chiarimento dell’ARAN: l’orientamento applicativo ID 36247. L’Agenzia si è espressa sul comparto Funzioni centrali, fornendo però indicazioni che risultano pienamente coerenti e sovrapponibili a quelle già contenute nel CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022. Il quesito affrontato riguarda il criterio da utilizzare per verificare il rispetto dell’intervallo minimo richiesto ai lavoratori che hanno già ottenuto una progressione economica e intendono partecipare a una nuova procedura.

Indice

La data da tenere in considerazione per il calcolo

La disciplina contrattuale prevede, in linea generale, che non possano accedere alle nuove progressioni coloro che abbiano beneficiato di un passaggio economico nei tre anni precedenti, con la possibilità per la contrattazione integrativa di ridurre il termine a due anni o di estenderlo fino a quattro.

Il chiarimento ARAN si concentra però su un aspetto spesso fonte di equivoci: quale data debba essere presa a riferimento per il calcolo di questo intervallo. Secondo l’Agenzia, l’unico elemento rilevante è la decorrenza economica delle progressioni, mentre restano irrilevanti sia la data di sottoscrizione del contratto integrativo sia quella di conclusione della procedura selettiva.

La decorrenza economica

Il controllo del requisito temporale va effettuato esclusivamente confrontando la decorrenza economica dell’ultima progressione attribuita con quella della nuova progressione da riconoscere.

Un lavoratore può quindi partecipare legittimamente a una selezione anche se questa si conclude prima del decorso del periodo minimo, purché l’efficacia economica del nuovo passaggio sia collocata oltre il termine previsto.

In questa logica si inserisce anche la pre-intesa del CCNL Funzioni locali del 3 novembre 2025, che introduce maggiore flessibilità sulla decorrenza delle progressioni, stabilendo che essa non debba necessariamente coincidere con il 1° gennaio, ma non possa comunque essere anteriore a tale data.

PER APPROFONDIRE:
L’ipotesi di contratto: le progressioni verticali e quelle economiche a cura di C. Dell’Erba;
Progressioni economiche, quiescenza e congedi parentali: le indicazioni della Funzione pubblica a cura di C. Dell’Erba.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento