Si allarga dunque il raggio d’azione del cumulo, che oggi, insieme a totalizzazione e ricongiunzione, è una delle tre soluzioni per sommare i contributi versati in diverse gestioni per raggiungere i requisiti minimi della pensione.
Il criterio di calcolo dell’assegno non seguirà la regola del sistema contributivo (come nella totalizzazione), ma sarà applicato il pro-rata con le regole in vigore in ciascuna gestione.
Nella ricongiunzione – che con le regole attuali è l’unica strada per accentrare tutti i contributi alla gestione Inps – c’è un costo che viene calcolato sulla base di diversi elementi. In primis, le retribuzioni del periodo precedente la presentazione della domanda. Un altro elemento è l’anzianità contributiva nella gestione dove si accentra la posizione assicurativa, nonché la maggiore anzianità derivante dal (eventuale) perfezionamento del provvedimento di ricongiunzione. Inoltre, giocano un ruolo fondamentale anche le contribuzioni accreditate nella gestione che effettua il trasferimento. Infatti, in base alla legge 29/79, queste somme sono maggiorate dell’interesse composto annuo del 4,5%, ma l’onere richiesto sarà il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica – necessaria per la copertura relativa al periodo utile considerato – e le somme versate dalla gestione che “rilascia” i periodi.
Oltre alla data della domanda, sul costo della ricongiunzione pesa anche l’età dell’iscritto, che unitamente all’anzianità contributiva complessiva serve per determinare il coefficiente di calcolo della riserva matematica.
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