Nel caso di specie il Consiglio ha respinto il ricorso della Regione Calabria, ribadendo la validità del processo di progressivo affidamento all’INPS di tutte le funzioni in materia di accertamento dei requisiti sanitari sulle pensioni di invalidità civile, così come previsto dalla l. n. 102 del 3 agosto 2009.
La sentenza sottolinea che le funzioni in questione non rientrano tra quelle costituzionalmente attribuite alle Regioni dall’art. 117 Cost.. Per questo, la Regione Calabria non aveva alcun interesse giuridicamente meritevole di tutela per impugnare l’approvazione della Convenzione con l’INPS da parte del Commissario Straordinario per gli interventi di rientro dal deficit della spesa sanitaria regionale.
LEGGI la SENTENZA n.4628/2017
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