A cura dell’Avv. Alida Di Napoli e dell’Avv. Antonia Tubelli
Con un interessante sentenza del Tribunale Napoli Nord è stato riaffermato il principio della discrezionalità della Pubblica Amministrazione in tema di recesso dal contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per mancato superamento del periodo di prova.
Il contesto del caso
Nel caso in esame, un Funzionario tecnico assunto all’esito di procedura di interpello, aveva impugnato il provvedimento dell’Ente locale di recesso dal contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. Il Giudice del Lavoro, nel rigettare il ricorso, rimarca i principi consolidati in tema di “patto di prova”, quale istituto funzionale alla verifica dell’idoneità professionale del lavoratore e della reciproca convenienza del rapporto.
La peculiarità di tale licenziamento non risiede nella motivazione (per giusta causa o giustificato motivo), ma nella ampia discrezionalità tecnica del datore di lavoro, cui neanche il Giudice può sostituirsi, trattandosi appunto di valutazione tecnico discrezionale. L’art. 2096 c.c. introduce, invero, una deroga al principio generale di necessaria giustificazione del licenziamento, ammettendo il recesso ad nutum funzionale al rispetto del patto di prova.
L’onere della prova
La cd. recedibilità acausale – viene precisato in sentenza – non può in ogni caso tradursi in una totale insindacabilità dell’atto, e va esercitata nel rispetto di modi e forme di tale esercizio, non potendosi tradurre in un mero atto arbitrario.
Il controllo giurisdizionale è possibile nei limiti di un cd. “controllo estrinseco” circoscritto alla verifica della validità del patto, che il periodo di prova sia stato effettivamente e correttamente esperito, della riconducibilità del recesso alla funzione tipica dell’istituto e dell’assenza di motivi illeciti o discriminatori.
In tale ottica decisivo è il tema dell’onere della prova: sul punto il Tribunale richiama l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sentenza n. 13514/2024), ribadendo che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il positivo superamento della prova ovvero l’estraneità del recesso alle finalità proprie dell’istituto. Decisiva inferenza è che la mera contestazione della valutazione datoriale non è sufficiente a fondare l’illegittimità del licenziamento.
Il dipendente, di converso, nel caso sentenziato non assolveva all’onere probatorio; anziché dimostrare autonomia ed iniziativa, si era limitato ad allegare documentazione a questi non riconducibili, in quanto non firmata o firmata congiuntamente al dirigente, e comunque, insuscettiva di dimostrare la positiva acquisizione delle competenze richieste per il profilo oggetto di selezione.
Conclusioni sul periodo di prova
In breve, la sentenza conferma la centralità della discrezionalità valutativa datoriale nella fase di prova e, al contempo, l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in ordine alla possibilità di sindacare nel merito il giudizio di inidoneità professionale espresso dall’Amministrazione.
Ne emerge una connotazione del periodo di prova quale spazio riservato alla valutazione tecnica del datore di lavoro, sindacabile nei limiti dell’abuso, dello sviamento o della manifesta estraneità rispetto alla funzione dell’istituto.
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