Concorsi pubblici e algoritmi: i limiti del Consiglio di Stato sull’uso dell’intelligenza artificiale

Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 5 giugno 2026 n. 4520

18 Giugno 2026
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Una recente e fondamentale sentenza del Consiglio di Stato (la n. 4520 del 2026) ha tracciato una linea netta sull’uso dell’Intelligenza Artificiale e degli algoritmi nei procedimenti amministrativi, annullando una procedura concorsuale indetta nientemeno che da AGID.

Quando una procedura concorsuale non è verificabile a posteriori, perché mancano il codice sorgente, le specifiche tecniche e i log di sistema, l’intera selezione è illegittima. A stabilirlo è il Consiglio di Stato (Sez. V) con la sentenza del 5 giugno 2026 n. 4520. Il caso nasce da un concorso bandito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per il reclutamento di un dirigente informatico, gestito tramite una piattaforma esternalizzata a una società terza.

Il principio ineludibile

Un candidato escluso dalle prove orali aveva impugnato la graduatoria, disconoscendo l’elaborato scritto attribuitogli e contestando le modalità con cui le prove erano state somministrate e corrette. Il Tribunale amministrativo aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo tardivo e privo di un interesse concreto. Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa lettura: in materia di concorsi, la lesione si concretizza solo con la pubblicazione della graduatoria finale, momento da cui decorre il termine per impugnare. Inoltre, chi contesta la legittima composizione della commissione non deve dimostrare uno specifico pregiudizio, poiché tale vizio travolge di per sé l’intera procedura.

Disposta una verificazione tecnica, l’esito è stato netto: in assenza del codice sorgente, delle specifiche procedurali e dei log, non era possibile accertare se le prove fossero state alterate né se l’anonimato fosse stato garantito. In forza del principio della vicinanza della prova, spettava ad AGID dimostrare la regolarità della procedura, onere rimasto inadempiuto. Per i giudici, lo strumento informatico è “servente” rispetto al fine del procedimento e non può cancellare le garanzie di correttezza, imparzialità, trasparenza e anonimato.

PER APPROFONDIRE:
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L’esternalizzazione non scarica le responsabilità

La pronuncia chiarisce che affidare a terzi la gestione tecnica del concorso non solleva l’Amministrazione dalla responsabilità sostanziale: l’autorità che emana gli atti ne risponde anche quando abbia delegato attività meramente esecutive. Le Amministrazioni che ricorrono a piattaforme digitali dovranno quindi garantire la conservazione e l’accessibilità di codice sorgente, log e documentazione di sicurezza, assicurando una supervisione umana effettiva, coerentemente con la qualificazione “ad alto rischio” dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati nell’accesso al pubblico impiego prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689.

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Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione: la fine delle “Black Box” nei concorsi pubblici

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