La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), in vigore dal 1° gennaio, contiene un pacchetto di interventi sul personale degli Enti locali più limitato rispetto alle attese, ma non privo di importanti novità. Le misure si concentrano su fisco, trattamento economico accessorio, pensioni e conciliazione vita-lavoro, correttivi mirati che non stravolgono l’impianto esistente, come emerge dal primo commento tecnico alle norme sul personale.
>> CONSULTA IL NOSTRO SPECIALE SULLA LEGGE DI BILANCIO 2026, UNA RUBRICA CHE RACCOGLIE TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SULLA MANOVRA.
Irpef e salario accessorio
Sul versante fiscale, la manovra riduce dal 35% al 33% la seconda aliquota Irpef per i redditi tra 28mila e 50mila euro, sterilizzando però il beneficio per i redditi oltre i 200mila euro attraverso una riduzione delle detrazioni.
L’intervento ha effetti anche sul pubblico impiego, ma la novità più rilevante per gli Enti locali è l’introduzione, per il solo 2026, di una imposta sostitutiva del 15% sul trattamento economico accessorio del personale non dirigente, fino a 800 euro annui e a condizione di un reddito complessivo non superiore a 50mila euro.
La misura, che non riguarda forze di polizia e forze armate, mira a valorizzare la leva della produttività senza incidere strutturalmente sui fondi, offrendo un beneficio immediato in busta paga.
Pensioni, welfare e organizzazione
Sul fronte previdenziale, la legge interviene sull’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita: nel 2027 l’incremento sarà limitato a un solo mese, rinviando al 2028 l’applicazione piena dei tre mesi previsti. Per i dipendenti pubblici si accorcia inoltre, dal 2027, il termine per la liquidazione del TFS/TFR in caso di cessazione per limiti di età, che scende da 12 a 9 mesi.
In chiave di welfare, viene confermato per il 2026 il bonus mamme sotto forma di integrazione monetaria (60 euro mensili, erogati in un’unica soluzione a dicembre), rinviando al 2027 l’esonero contributivo strutturale. Si amplia anche la platea dei congedi parentali, estendendoli fino ai 14 anni di età del figlio e raddoppiando i giorni di congedo per malattia dei figli più grandi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento