Le progressioni economiche orizzontali nell’ipotesi di CCNL delle Funzioni Locali

Come noto, l’art. 64, comma 3, dell’ipotesi di CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018 stabilisce che “…a decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella C”.

2 Maggio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Come noto, l’art. 64, comma 3, dell’ipotesi di CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018 stabilisce che “…a decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella C”.

La Ragioneria Generale dello Stato quando ha pubblicato la tabella dell’IVC 2010-2012 da corrispondere al personale delle Amministrazioni pubbliche non statali, ha sancito che l’IVC è un elemento provvisorio della retribuzione che “verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012”: l’ipotesi di CCNL 2016-2018 ora dispone invece il “conglobamento”.

Ritengo che si ponga la questione se il conglobamento deve avvenire:

1.tutto sulla posizione dello stipendio tabellare iniziale della categoria;

2. oppure se i diversi valori dell’IVC previsti nelle posizioni economiche (incrementi rispetto al valore iniziale) devono “incrementare” la progressione economica (così come avviene con l’applicazione degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dal CCNL).

La questione ha rilevanza solo per il “Fondo risorse decentrate”, ma proprio per questo è importante: alla luce del “blocco” dei Fondi stessi sancito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017: “… al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

L’esempio delle tabelle che seguono può chiarire meglio il problema:

nel primo esempio viene evidenziato nella “categoria D” IN AZZURRO il valore dello stipendio tabellare iniziale di categoria e della progressione economica:

  1. il valore totale della progressione che andrebbe a carico dell’uscita del Fondo risorse decentrate – evidenziata in GIALLO – è di euro 2.557,39;

           TAB_1.2

OSSERVA LA TABELLA         

Lo stesso valore di € 2.557,39  – trattandosi di un costo non della contrattazione decentrata ma della contrattazione nazionale – andrebbe riportato – in prima applicazione del CCNL, anche nelle risorse stabili di entrata del Fondo stesso

  1. nella seconda ipotesi il valore totale della progressione economica che andrebbe sul Fondo – evidenziata in GIALLO è di euro 2.574,95 ;

TAB_2.2OSSERVA LA TABELLA

La differenza si ritiene non irrilevante e, comunque, pare che il secondo esempio sia più aderente all’impostazione delle tabelle stipendiali di tutti i CCNL dal 1999 al 2009, dove lo stipendio tabellare iniziale era uguale all’interno di ogni singola categoria.

Come nel primo esempio, lo stesso valore di € 2.574,95 – trattandosi di un costo non della contrattazione decentrata ma della contrattazione nazionale – andrebbe riportato – in prima applicazione del CCNL, anche nelle risorse stabili di entrata del Fondo stesso.

Pertanto, la soluzione più “lineare” si ritiene sia la seconda e, in questo caso, si noti che l’I.V.C. conglobata nella progressione economica – che va a carico del “Fondo” e quindi nell’uscita delle risorse stabili – dovrebbe essere riportata anche nelle risorse stabili di entrata del Fondo stesso NON essendo un costo a carico della contrattazione decentrata.

In conclusione, non è solamente un problema di “corretta scrittura contabile” dello stipendio iniziale e della progressione economica orizzontale, perché le future progressioni orizzontali stesse andranno a carico delle risorse stabili del Fondo e non a carico dei costi di prima applicazione del CCNL: ergo nella prima ipotesi nella progressione da D1 a D2 il costo sarà di € 89,73, nella seconda ipotesi il costo sarà di € 90,38.

Inutile precisare che la questione si ripercuote sui meccanismi di tutte le progressioni orizzontali di tutte le categorie, anche se è stata utilizzata la categoria D come esemplificazione.

Si ritiene quindi auspicabile un chiarimento degli organi statali competenti al fine di una corretta applicazione dei futuri aumenti contrattuali nazionali, nonché dei costi della contrattazione decentrata.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento