Le fonti normative del trattamento economico dei dipendenti regionali

L’ordinamento e la disciplina del personale delle Regioni è attribuito alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni stesse. Ciò avveniva in forza dell’art. 117 Costituzione nella versione precedente alla riforma del 2001, onde deve ritenersi che, a maggior ragione, nell’attuale assetto costituzionale, come fatto palese dal nuovo testo dell’art. 117 Costituzione, che non contempla la materia dell’ordinamento del personale regionale con ciò attribuendolo alla legislazione regionale, una legge statale non possa disciplinare in maniera imperativa il rapporto di lavoro del personale delle Regioni, nè possa autorizzare una fonte secondaria, quale il regolamento, a disciplinare in via imperativa il rapporto di lavoro del personale regionale. L’ingerenza di una fonte statale potrebbe avvenire solo in presenza di una norma legislativa regionale che tale ingerenza autorizzasse.
E’ illegittima una norma regolamentare che disciplina la corresponsione dei compensi professionali ai dipendenti del ruolo legale della Regione, nella parte in cui la relativa determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva.

E questo è quanto afferma la sentenza del TAR Liguria, del 26 luglio 2016, n. 847

 

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