Le FAQ in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti

Approfondimento di Paola Aldigeri

1) L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e la normativa sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti si applica anche al personale assunto a tempo determinato?

Sì, si applica sia al personale assunto a tempo determinato che a quello a tempo indeterminato, assunto con contratto di lavoro individuale di tipo subordinato. Fanno eccezione eventuali discipline di legge, quale l’art. 1, comma 7-ter del d.l. 80/2021, che consente al personale a tempo determinato assunto per l’attuazione dei progetti del PNRR di continuare ad esercitare la libera professione fatta salva l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale.
La normativa sulle incompatibilità si applica anche alla tipologia “speciale” di contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del TUEL.

2) Per svolgere attività di docenza, è necessario essere autorizzati?

L’attività di docenza (non necessariamente rivolta a dipendenti pubblici) rientra tra le attività c.d. liberalizzate. Tuttavia, occorre sempre valutare l’assenza di conflitto di interessi e che non interferisca con l’attività istituzionale in in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro.

E’ pertanto opportuno che l’Amministrazione venga conoscenza di questa attività con congruo anticipo, inserendo un obbligo di comunicazione preventiva nel regolamento interno.

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