Il diritto all’aspettativa per gli incarichi dirigenziali o equiparati

Nella versione ultima dell’art. 110 TUEL viene stabilito che per tutti gli incarichi ivi normati il dipendente pubblico, ha diritto ad essere collocato in aspettativa. Tale aspettativa si protrae per tutta la durata dell’incarico. E’ la nuova formulazione dell’art. 110 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare del comma 5 riscritto ad opera dell’art. 11 della l. n. 114/2014 a mente del quale ”Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.. i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio…”.

E’ stata letteralmente cancellata la disposizione previgente  che imponeva, a fronte della sottoscrizione di un incarico di tal fatta, le dimissioni con possibilità di riassunzione nel caso in cui il posto non fosse coperto.
L’innovazione è dirompente laddove si ponga mente al fatto che nella precedente formulazione quello stesso comma 5 prevedeva addirittura  una incompatibilità ex lege tra l’incarico ex art. 110 ( dirigenziale o di alta professionalità) e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo allo stesso soggetto, tant’è che a presidio del principio era prevista una misura dura, ovvero, quella della risoluzione di diritto del rapporto d’impiego con l’Ente di appartenenza. Prevedeva, precisamente il vecchio comma 5 dell’art. 110 del d.lgs n. 267/2000 “ Il rapporto d’impiego del dipendente di una pubblica Amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma 2”.E a stemperare la perentorietà della disposizione era contemplata solo la possibilità di un ripensamento, che doveva però essere tempestivo. Proseguiva,infatti, il vecchio comma 5“…l’Amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendete qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico”.Nella vigenza del testo normativo precedente, non era affatto contemplata l’aspettativa senza assegni per l’instaurazione e lo svolgimento di un altro rapporto di lavoro, anche se di carattere temporaneo e dai contenuti particolari.

La modifica è stata così radicale che nell’immediatezza si è a lungo ragionato sull’effettiva sussistenza di un diritto soggettivo in capo al dipendente, piuttosto che sulla possibilità che il legislatore avesse usato un termine non tecnico e che quindi il datore di lavoro conservasse, a fronte della richiesta di aspettativa, quantomeno un momento di valutazione discrezionale sulle proprie esigenze organizzative. Oggi vi è piena convergenza sulla sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente ad essere collocato in aspettativa a fronte del conferimento di un incarico di cui all’art. 110 TUEL.

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