Il Decreto Crescita non cancella l’aumento delle posizioni organizzative finanziate dal turn over

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Parte della dottrina si è divisa sulla possibilità, per gli enti privi di dirigenti, di utilizzare in vigenza della nuova normativa del Decreto Crescita, le disposizioni derogatorie introdotte all’art. 11-bis, comma 2, d.l. 135/2018 che hanno consentito di finanziare l’aumento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative mediante correlata riduzione delle capacità assunzionali. Il dubbio si è posto a partire dal 20 aprile 2020, data di operatività delle disposizioni del d.l. 34/2019 e del suo decreto attuativo del 17 marzo 2020, secondo cui il turn-over, calcolato in base alle cessazioni  del personale dell’anno precedente e dei residui assunzionali degli ultimi cinque anni, è stato sostituito dalla sostenibilità finanziaria di ciascun ente calcolata in base al rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio dell’ultimo anno del triennio. In altri termini, il cambio del calcolo delle capacità assunzionali ha fatto ritenere venuta meno la deroga prevista del finanziamento dell’incremento del valore delle posizioni organizzative pagate fino al 21 maggio 2018, data quest’ultima di operatività del nuovo contratto delle Funzioni Locali. Secondo la Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 97/2020) la deroga legislativa non è cambiata anche dopo le modifiche legislative sulle capacità assunzionali.

La richiesta di un sindaco

In ragione delle difficoltà da parte di un piccolo comune di poter finanziare i responsabili dei servizi con risorse aggiuntive senza derogare al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (ossia valore del salario accessorio non superiore a quello stanziato nel 2016), il sindaco ha chiesto aiuto ai giudici contabili partenopei sulla vigenza delle disposizioni di cui all’art. 11-bis, comma 2, d.l. 135 del 2018 limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni organizzative esistenti, mediante riduzione per equivalente del valore finanziario della capacità assunzionali del Comune e fermo il rispetto degli altri vincoli di legge in materia di spesa per il personale. Si tratterebbe, pertanto, di poter utilizzare il finanziamento della maggiore quota attingendo in tutto o in parte dal budget delle capacità assunzionali, quantificato secondo le nuove disposizioni dei valori soglia introdotte dal decreto del 17 marzo 2020.
Nello stesso quesito è stato anche richiesto se fosse possibile nominare un responsabile del servizio ma, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, attribuendo una retribuzione di posizione e di risultato inferiore al valore minimo di 5.000 euro previsto dal contratto nazionale del 21 maggio 2018 delle Funzioni Locali.

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