La sentenza del TAR Lombardia, Milano (Sez. III), 12 marzo 2026, n. 1202 affronta il rapporto tra scorrimento delle graduatorie e indizione di nuovi concorsi.
Il caso nasce dal ricorso di una candidata utilmente collocata in graduatoria, che contestava la scelta del Comune di non procedere allo scorrimento per coprire posti vacanti, preferendo invece attivare procedure di mobilità o indire nuovi concorsi. La graduatoria era ancora valida, e ciò ha reso la vicenda particolarmente significativa per chiarire se, in tali situazioni, l’Amministrazione sia vincolata a privilegiare lo scorrimento o debba fornire una motivazione rafforzata per discostarsene.
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Indice
Stop alla “preferenza” per lo scorrimento: cambia il quadro normativo
Il TAR ha respinto il ricorso, segnando un punto di svolta nell’interpretazione della disciplina. Il Collegio ha valorizzato la recente norma (art. 4 del d.l. n. 25/2025), che qualifica il concorso pubblico come strumento ordinario e prioritario di reclutamento.
Questa previsione incide direttamente sull’assetto precedente, in cui la giurisprudenza tendeva a favorire lo scorrimento delle graduatorie e richiedeva una motivazione particolarmente rigorosa per optare per un nuovo concorso. Oggi, invece, la scelta amministrativa si muove in un quadro rovesciato: non esiste più una preferenza per lo scorrimento, né un obbligo di motivazione rafforzata per non utilizzarlo.
Il TAR chiarisce inoltre che gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione, ma soltanto una mera aspettativa. L’Amministrazione può quindi modulare le proprie decisioni in funzione delle esigenze organizzative, anche quando la graduatoria è ancora efficace.
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Implicazioni operative
Le ricadute pratiche sono rilevanti. Per le Amministrazioni, la sentenza amplia i margini di discrezionalità nella programmazione del fabbisogno di personale: sarà possibile privilegiare concorsi o mobilità senza dover sostenere un onere motivazionale particolarmente gravoso, purché la scelta sia coerente con le esigenze organizzative.
Per i candidati idonei, invece, si riduce la possibilità di far valere pretese assunzionali fondate sullo scorrimento. La posizione resta tutelata solo nei limiti della legittimità dell’azione amministrativa, ma non si traduce in un diritto all’assunzione.
A proposito di concorsi e graduatorie
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