Gli enti locali possono assumere dirigenti a contratto entro il tetto dell’8%, finché non siano definiti i parametri di virtuosità previsti dall’articolo 20, comma 3, della legge 111/2011.
È la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise la prima a pronunciarsi in merito agli effetti dell’articolo 1 del dlgs 141/2011, il cosiddetto «correttivo» alla riforma-Brunetta, col parere 14 settembre 2011, n. 81, sostenendo che l’ampliamento della percentuale di assunzione di dirigenti «a contratto» al 18% resta congelato, in attesa delle regole sulla virtuosità degli enti locali.
L’articolo 1 del dlgs 141/2011 novella l’articolo 19 del dlgs 165/2001, nell’intento di chiarire entro quale misura gli enti locali possono acquisire dirigenti «esterni» alla dotazione organica, aggiungendo un comma 6-quater, ai sensi del quale “per gli enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».
Subito si è posta la questione se in assenza dei parametri di virtuosità e, dunque, della espressa qualificabilità degli enti come «virtuosi» valesse la percentuale del 18%, oppure non si potesse radicalmente assumere qualsiasi dirigente a contratto o, infine, continuasse a vigere la percentuale dell’8%, seguendo le indicazioni del comma 6 dell’articolo 19, come interpretato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, delibere 12, 13 e 14 del 2011.
La tesi più restrittiva, secondo la quale effetto del dlgs 141/2011 sarebbe stato il congelamento della possibilità di assumere dirigenti a contratto non era convincente. È evidente l’intento del legislatore di dettare regole finalizzate a permettere di assumere dirigenti a contratto, entro limiti percentuali da definire. L’incertezza non poteva che riguardare, allora, la determinazione della percentuale.
Secondo la Sezione Molise nelle more dell’emanazione del decreto finalizzato a determinare quali saranno gli enti collocati nella classe di massima virtuosità «rimane consentito procedere al conferimento di incarichi ex art. 110 comma 1 comma Tuel nei limiti di quanto previsto dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nn. 12 e 13/2001/QM».
La condivisibile tesi della Sezione permette di inquadrare meglio, allora, il nuovo comma 6-quater dell’articolo 19. Non si tratta della fissazione secca di un potere discrezionale assoluto degli enti locali di incrementare la percentuale dei dirigenti esterni dall’8% al 18%. Tale incremento apparirebbe, se slegato da ragioni particolari, del tutto irrazionale, posto che nelle amministrazioni dello Stato la combinazione dei limiti percentuali entro i quali è possibile acquisire dirigenti a tempo determinato, pari al 10% per la dirigenza di prima fascia e all’8% per i dirigenti di seconda, dà come risultato in termini assoluti proprio l’8%. È, insomma, fuorviante immaginare che per gli enti locali si potessero sommare la percentuale del 10 e dell’8%.
Secondo la chiave di lettura suggerita dalla Sezione Molise, il comma 6-quater deve essere considerato logicamente connesso al comma 6 dell’articolo 19, norma che regge il sistema e che fonda la possibilità di assumere dirigenti a contratto solo entro la soglia dell’8% della dotazione organica. Sicché, il comma 6-quater finisce per essere una norma che incentiva gli enti a collocarsi nella fascia di massima virtuosità, in quanto tra gli altri «benefici» scatta anche quello di poter acquisire dirigenti a contratto oltre la soglia «ordinaria» dell’8%, fino al massimo del 18%.
Questa logica interpretativa è confermata da una specificazione espressa del parere della Sezione Molise, secondo il quale la possibilità di assumere entro la più ristretta percentuale dell’8% varrà anche successivamente all’adozione del decreto sulla virtuosità degli enti anche «per gli enti non collocati nella prima classe di virtuosità».
Luigi Oliveri
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