Assunzioni più facili per comuni e province

Fonte: Italia Oggi

Limiti meno rigorosi per le assunzioni degli enti locali. Gli emendamenti al «decreto fiscale» tornano a estendere in parte le possibilità di assunzione per comuni e province, riformulando l’articolo 76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e l’articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2009.Limiti finanziari alle assunzioni. Il contenimento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto al costo del personale cessato l’anno precedente passerà dal 20 al 40%.Polizia, istruzione e servizi sociali. Per il personale addetto alle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica (sia personale ausiliario, sia insegnanti) e dei servizi sociali l’onere della spesa relativa alle loro assunzioni inciderà per il 50%. Tale previsione deve intendersi, probabilmente, riferita al calcolo delle possibilità di assumere funzionale al tetto di spesa assoluto e al rapporto tra spesa di personale e totale delle spese correnti.Invece, il costo del personale assegnato ai servizi elencati prima si continuerà a computare per intero, ai fini della determinazione del limite del 40% del costo del personale cessato l’anno precedente.Qualora i comuni, avendo un’incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti inferiore al 35%, si siano avvalsi della possibilità di coprire l’intero turnover dei dipendenti addetti alla polizia municipale, l’estensione delle assunzioni vista prima si applica solo ai dipendenti addetti ai servizi di istruzione e sociali.Comuni non soggetti al Patto. Viene modificato l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, dedicato agli enti non obbligati al rispetto del patto di stabilità.Per loro il limite di spesa alle assunzoni viene finalmente aggiornato e spostato dal 2004 al 2008. Un beneficio, tuttavia, destinato a durare poco. Nel 2013 la gran parte degli enti, quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti, verrà assoggettata ai vincoli del patto di stabilità.Assunzioni a tempo determinato. Il legislatore continua a fare confusione in merito all’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010, ai sensi del quale si applica come «principio» agli enti locali il limite di spesa alle assunzioni flessibili pari al 50% di quella sostenuta nel 2009.Contraddicendo se stesso e l’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali, il legislatore pare intendere il limite del 50% non come regola di principio e, dunque, non puntuale, bensì come disposizione cogente.In quest’ottica, l’emendamento permette agli enti locali, a partire dal 2013, di superare il limite del 50% qualora intendano effettuare assunzioni «strettamente necessarie» a garantire le funzioni sempre nell’ambito della polizia locale, dell’istruzione pubblica e dei servizi sociali.La possibilità di sforare il limite di spesa del 50% rispetto al 2009 non è, tuttavia, piena. Comuni e province in ogni caso non potranno spendere complessivamente per le assunzioni flessibili riguardanti polizia locale, istruzione e servizi sociali, più dei costi sostenuti per i medesimi settori nel 2009.

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