Ancora confusione sui limiti delle assunzioni dei dirigenti a contratto

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 30/6/2015)

È ancora recente l’intervento della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che con la delibera n. 19/2015 ha posto fine ad una serie di interpretazioni delle Sezioni territoriali circa il collegamento tra le assunzioni a contratto (ivi incluse quelle di cui all’art. 110, comma 1, Tuel) con i vincoli per la ricollocazione del personale di Area vasta. In tale occasione, in risposta ai dubbi sulle assunzioni a tempo determinato che sottrarrebbero risorse per la ricollocazione del personale provinciale, la nomofilachia ha avuto modo di chiarire come le disposizioni previste dal comma 424 della legge di stabilità 2015, facciano esclusivo riferimento alle sole assunzioni a tempo indeterminato, ciò ha come conseguenza che “la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate”. Pertanto, concludeva la nomofilachia, evidenziando come le assunzioni a tempo determinato, ivi incluse le assunzioni dirigenziali di cui all’art. 110, comma 1, Tuel, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi. Risolto il problema della sottrazione delle assunzioni a tempo determinato dalla ricollocazione del personale di Area vasta, resta da affrontare il problema riguardante i vincoli a cui sono soggette tale assunzioni ed in modo particolare, per quel che qui interessa, le assunzioni dirigenziali effettuate ai sensi dell’art. 110, comma 1, Tuel.

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