La incentivazione al personale degli uffici tecnici prevista dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 non può essere disposta per la progettazione di strumenti urbanistici se tale attività è svolta all’esterno né per le revisione degli oneri di urbanizzazione. Essa si deve considerare limitata agli strumenti urbanistici direttamente connessi con le opere pubbliche e non in modo generico a tutte le forme di programmazione urbanistica. Questo compenso deve essere previsto nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e deve essere regolamentato da parte dei singoli enti. Le amministrazioni non possono con proprie disposizioni regolamentari ampliare l’ambito di applicazione di tale beneficio. Sono queste le indicazioni che si ricavano dai più recenti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
I compensi al personale degli uffici tecnici
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