Il dovere di esclusività da parte del dipendente pubblico è contenuta nell’art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 165/2001, ove si legge che “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”. Il divieto di cumulare impieghi pubblici è in particolare previsto dall’art. 65 del citato d.P.R. n. 3 del 1957. In esso si dispone che gli impieghi pubblici non sono cumulabili con altri impieghi, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. È prescritto, poi, che l’assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall’impiego precedente.
Legge anticorruzione misure di immediata applicazione per gli enti locali
Autorizzazione incarichi extraufficio. Nuovi adempimenti a partire dal 28 novembre 2012
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