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La sentenza della Corte d’Appello di Roma del 15 maggio 2026, n. 2737 riconosce ai dipendenti pubblici il diritto a percepire le indennità di turno, di servizio notturno e festivo anche durante i giorni di ferie, intervenendo su una materia che alimenta da tempo un contenzioso diffuso sul territorio nazionale e che la contrattazione collettiva non è finora riuscita a dirimere in modo definitivo.
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Il principio: retribuzione feriale “ordinaria” non può ridursi al tabellare
La Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza emessa a definizione del gravame proposto da un’azienda sanitaria, ha confermato la pronuncia di primo grado che riconosceva a un infermiere operante presso una U.O.C. di Anestesia e Rianimazione il diritto al ricalcolo della retribuzione feriale per il quinquennio 2019-2023. Il punto qualificante della decisione è la conferma del principio secondo cui, durante i giorni di ferie annuali retribuite, devono essere corrisposte non solo le componenti fisse della retribuzione, ma anche le indennità accessorie strutturalmente collegate alla prestazione: turno, terapia intensiva, servizio notturno e festivo.
Il quadro eurounitario e l’orientamento consolidato della Cassazione
La Corte territoriale ha richiamato l’indirizzo ormai consolidato della Cassazione (da ultimo, Cass. ord. n. 24899/2025), che recepisce l’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE elaborata dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze Robinson-Steele, Schultz-Hoff, Williams e To.He. In base a tale orientamento, la retribuzione feriale deve comprendere “qualsiasi importo pecuniario in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore”. La ratio è impedire che una decurtazione retributiva nel periodo di riposo costituisca un disincentivo all’effettivo godimento delle ferie, in contrasto con la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
La portata generale del principio e l’efficacia vincolante del diritto UE
La pronuncia, pur originando da una controversia del comparto sanità, esprime un principio di portata generale. La retribuzione spettante durante il periodo feriale, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, deve ricomprendere ogni emolumento collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del prestatore, senza che la contrattazione collettiva possa legittimamente operare esclusioni. Una retribuzione decurtata nei giorni di riposo si traduce, infatti, in un fattore dissuasivo all’esercizio del diritto, incompatibile con la finalità della disciplina eurounitaria e con i principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Va inoltre rammentato che le pronunce della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento interno, come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale, così imponendo a datori di lavoro pubblici e privati un allineamento sostanziale dei sistemi retributivi, pena l’esposizione a contenziosi seriali ad esito ormai prevedibile.
PER APPROFONDIRE:
– Monetizzazione ferie: il Consiglio di Stato lega l’indennità alla concreta possibilità di fruizione a cura di G. Dumitrascu.
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